Regressione tariffaria sanitaria e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Campania n. 3460 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie in materia di regressione tariffaria per lo sforamento dei tetti di spesa dell’assistenza specialistica ambulatoriale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Quando non siano impugnati gli atti regionali di programmazione che definiscono i limiti di spesa, gli atti con cui l’ASL definisce la regressione hanno natura paritetica: sono strumentali alla determinazione del credito vantato dall’azienda nei confronti del centro accreditato. La contrapposizione si schematizza secondo il binomio obbligo-pretesa e non coinvolge l’esercizio di un potere autoritativo. Irrilevante è che l’atto sia adottato all’esito di un procedimento, perché la forma dell’azione amministrativa non incide sulla consistenza di diritto soggettivo della posizione azionata. Resta estranea alla giurisdizione amministrativa anche la censura sul ritardo e sull’affidamento, perché investe solo il come e il quando della regressione.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata accreditata, che eroga prestazioni di fisiochinesiterapia per conto del servizio sanitario nella provincia di Napoli, impugna davanti al TAR Campania la nota con cui l’ASL territoriale ha accertato un proprio credito per maggiori pagamenti non dovuti riferiti all’anno 2010, oltre alla delibera aziendale che aveva definito la regressione tariffaria unica per la macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale.
La ricorrente lamenta che l’azienda non avrebbe rispettato il calendario delle comunicazioni intermedie sul consumo del tetto di branca imposto dalla programmazione regionale. Il centro avrebbe quindi erogato le prestazioni in buona fede, facendo affidamento sul contratto, e solo a distanza di anni avrebbe subito la decurtazione del fatturato e la richiesta di restituzione. Il ricorso articola cinque motivi, tra violazione delle regole sulla ripetizione dell’indebito, difetto di istruttoria, contraddittorietà, violazione dell’affidamento e del giusto procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il difetto di giurisdizione e dichiara il ricorso inammissibile, potendo così prescindere da ogni ulteriore questione di rito, compresa l’eccezione sulla mancata notifica al controinteressato.
Il percorso argomentativo si fonda su due pilastri. Il primo è la giurisprudenza amministrativa locale formatasi su fattispecie analoghe, richiamata anche mediante rinvio integrale ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm.. Il secondo è costituito dalle ordinanze delle Sezioni Unite n. 32259 e n. 32265 del 2023, che hanno escluso la giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. per le controversie a contenuto meramente patrimoniale, attinenti al rapporto interno tra amministrazione e concessionario del servizio pubblico.
Il passaggio decisivo è la qualificazione dell’atto. Poiché i presupposti atti regionali di programmazione non sono stati impugnati, e poiché la regressione tariffaria è un meccanismo cui le strutture accreditate sono sottoposte convenzionalmente, gli atti aziendali che ne danno applicazione non esprimono una scelta autoritativa. L’ASL non dispone di potere discrezionale, trovando il rapporto il proprio limite insuperabile nello stanziamento; il pagamento delle prestazioni avviene nell’ambito di appositi accordi contrattuali. L’atto è quindi paritetico e incide, iure privatorum, sull’entità del corrispettivo spettante al centro, sulla base di mere operazioni di calcolo.
Da qui la conseguenza sulle censure. Le doglianze della ricorrente non aggrediscono l’esercizio del potere di programmazione sanitaria, ma contestano le modalità e i tempi della regressione: il come e il quando dell’operazione. Anche il rilievo sul ritardo dell’amministrazione e sulla tutela dell’affidamento resta estraneo alla giurisdizione amministrativa. La circostanza che l’atto sia stato adottato al termine di un procedimento non muta il quadro, perché la forma dell’azione amministrativa non altera la natura di diritto soggettivo della posizione dedotta.
Il ricorso è dunque inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto entro il termine perentorio dell’art. 11 cod. proc. amm., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Le spese sono integralmente compensate, in ragione della proposizione del ricorso in epoca anteriore agli arresti delle Sezioni Unite sul riparto.
Nota della Redazione
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