Ottemperanza al decreto ex legge Pinto: irrilevante la notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 1815 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Esaurita la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e rimasta inerte l’amministrazione, il ricorso è fondato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere determinata nella misura degli interessi legali ed è cumulabile con gli interessi dovuti ex lege, stante il suo carattere sanzionatorio. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione e, in caso di ulteriore inerzia, possono essere liquidate e corrisposte a mezzo del Commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto n. 721/2019 emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro in data 6.5.2019, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato a corrispondergli, a titolo di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, la somma ivi indicata, oltre interessi legali e spese di lite.

Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. Il ricorrente aveva in precedenza inviato alla pubblica amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e, decorsi sei mesi senza alcun pagamento, ha proposto l’actio iudicati chiedendo l’ottemperanza e la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che il decreto della Corte d’Appello ha acquisito autorità di cosa giudicata. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il TAR ritiene che per le ottemperanze ai decreti emessi ex lege n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1423 del 2021.

Accertato il perdurante inadempimento della pubblica amministrazione, il ricorso è ritenuto fondato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., con la sola esclusione delle spese di giudizio liquidate dalla Corte d’Appello, perché distratte in favore del difensore che non agisce in proprio in questa sede per il loro recupero.

Il Ministero deve pertanto eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza a cura del ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà, su istanza di parte, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente. Le spese per l’eventuale funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Quanto alla richiesta astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Tale importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario, fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a che l’organo commissariale non abbia provveduto (Adunanza Plenaria n. 8 del 2021).

Le spese del giudizio, liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, sono poste a carico dell’amministrazione resistente (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016). In caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provvederà il Commissario nominato, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e di economia processuale, onde evitare un secondo giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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