Vincolo culturale su rudere cinema: eccesso di potere per difetto di motivazione (TAR Calabria n. 222 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante ex art. 10, comma 3, lett. a) e d), d.lgs. n. 42/2004 è illegittima per eccesso di potere e difetto di motivazione quando l’apprezzamento tecnico-discrezionale si incentri in modo pressoché esclusivo sulla funzione identitaria del bene, senza raccordo tra la forza evocativa del manufatto e un quid di materialità. Lo stato di degrado non è di per sé incompatibile con la tutela storico-artistica, ma la sua ampiezza impone una motivazione puntuale sulle ragioni della rilevanza e sulle realistiche possibilità di conservazione e valorizzazione. L’annullamento del provvedimento di vincolo determina invalidità derivata con efficacia caducante sugli atti consequenziali, ove ne costituisca il presupposto unico e imprescindibile.
Il Fatto
Una società acquirente di un immobile già adibito a cinematografo, aggiudicatario all’esito di procedura esecutiva, ha impugnato il decreto con cui il Segretariato Regionale per la Calabria del Ministero della Cultura ha dichiarato il bene di interesse particolarmente importante e lo ha sottoposto a tutela. L’immobile, edificato tra il 1900 e il 1922, distrutto dai bombardamenti del secondo conflitto mondiale, ricostruito nel 1953 e abbandonato dal 1979, versa in stato di rudere, ridotto ai soli muri perimetrali.
La ricorrente ha dedotto eccesso di potere e violazione degli artt. 10, 13 e 14 d.lgs. n. 42/2004 e art. 7 l. n. 241/1990, contestando l’insussistenza dei presupposti del vincolo e l’omessa comunicazione di avvio. Con successivi motivi aggiunti ha impugnato la nota della Soprintendenza di invito alla proposta di prelazione e le deliberazioni con cui il Comune ha manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione. La tutela cautelare è stata dapprima respinta, poi riformata in secondo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente il ricorso principale. Disattende il sviamento di potere, poiché il procedimento è stato avviato su istanza di un’associazione culturale e non su richiesta del Comune creditore. Infondata è anche la censura sull’omessa comunicazione di avvio: la Soprintendenza ha dato avviso ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 42/2004 ai soggetti interessati, con affissione per sessanta giorni all’albo pretorio, adempimento sufficiente a garantire la conoscibilità dell’avvio.
Nel merito, il Tribunale richiama il principio per cui lo stato di degrado non è incompatibile con una valutazione di interesse storico-artistico, potendo un manufatto in condizioni di rudere costituire oggetto di tutela per i valori che ancora presenta. Tale principio non si attaglia però al caso concreto.
La relazione tecnica allegata al decreto opera una ricostruzione storico-urbanistica incentrata sul ruolo aggregativo del cinema, ma il bene è ridotto ai soli muri perimetrali, privi di peculiari caratteristiche architettoniche di pregio. L’amministrazione ha qualificato l’immobile in correlazione alla sua valenza di testimonianza sociale: una dilatazione eccessiva della nozione di bene culturale, idonea a investire un ampio numero di edifici simili per struttura, funzione ed epoca.
Il richiamo cumulativo alle lettere a) e d) dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 42/2004 non è sorretto da un apprezzamento che dia conto della rilevanza artistica, storica e archeologica. Manca il raccordo tra la forza evocativa del manufatto e un quid di materialità correlato alla funzione di cinematografo, a fronte dell’assenza di suppellettili e strutture quali poltroncine, sala di proiezione e biglietteria. Il vincolo è quindi non ragionevole e sfornito di adeguata motivazione, anche quanto alle realistiche possibilità di conservazione e valorizzazione, secondo i richiamati precedenti del Consiglio di Stato n. 2410 del 2023 e n. 5950 del 2017.
Annullato il decreto di vincolo, i motivi aggiunti sono accolti in via derivata. Le determinazioni sulla prelazione hanno quale presupposto unico e imprescindibile il provvedimento caducato, onde l’invalidità derivata con efficacia caducante sugli atti a valle. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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