Silenzio-inadempimento del Comune sull’integrazione della retta RSA, obbligo di provvedere (TAR Puglia n. 222 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di accertamento del silenzio-inadempimento, proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., è esperibile in presenza di un obbligo di provvedere rispetto al quale l’amministrazione sia rimasta inerte, sia per espressa previsione di legge sia in forza dei principi generali o delle peculiarità del caso. Sussiste l’obbligo del Comune di residenza di pronunciarsi espressamente e motivatamente sull’istanza di compartecipazione alla retta di ricovero stabile presso struttura residenziale del soggetto non autosufficiente e indigente. Tale obbligo discende dall’art. 38, primo comma, Cost. e dall’art. 6, comma 4, legge n. 328/2000, secondo cui il Comune nel quale l’assistito aveva la residenza prima del ricovero assume gli obblighi connessi all’integrazione economica quando le risorse dell’interessato non consentano di corrispondere la retta. Il termine per l’impugnazione decorre dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, cui si aggiunge la sospensione feriale dei termini processuali.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di amministratore di sostegno di un soggetto affetto da gravi patologie fisiche e psichiche e da deficit cognitivo, ha chiesto l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di residenza e dall’A.S.L. competente per territorio sull’istanza/diffida del 7 luglio 2023. L’assistito era stato inserito, su proposta dell’unità di valutazione multidimensionale, in una R.S.S.A. con oneri a totale carico del servizio sanitario per un periodo inizialmente di sessanta giorni, poi prorogato fino al 1° luglio 2023. Alla scadenza, la struttura ospitante aveva comunicato la prossima dimissione per indisponibilità di posti in altro setting assistenziale e per impossibilità di sostenere la retta di mantenimento.

Il giudice tutelare aveva disposto che l’assistito non venisse dimesso in attesa della definizione degli oneri di pagamento tra A.S.L. e Comune. L’azienda sanitaria, con nota del 6 luglio 2023, aveva qualificato il setting di mantenimento come adeguato al quadro clinico, indicando la ripartizione della retta al 50% a carico del servizio sanitario regionale e al 50% a carico dell’utente o del Comune. Il ricorrente ha quindi diffidato il Comune a farsi carico della quota residua, senza ottenere riscontro. Il Comune non si è costituito; l’A.S.L. ha eccepito la tardività del ricorso e l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende l’eccezione di irricevibilità. L’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. consente di proporre l’azione entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, al quale va aggiunto il periodo di sospensione feriale. L’istanza è stata notificata il 7 luglio 2023 e il ricorso il 30 ottobre 2023: l’iniziativa è dunque tempestiva.

Nel merito, il Tribunale esclude anzitutto qualsiasi inerzia dell’A.S.L. L’azienda ha costantemente garantito le prestazioni socio-sanitarie necessarie, tanto che l’assistito è tuttora ospitato con oneri a totale carico della stessa, in deroga al criterio temporale dei sessanta giorni e al criterio tariffario del 50%. L’A.S.L. ha inoltre riscontrato l’istanza con la comunicazione del 6 luglio 2023, dichiarandosi disponibile a pagare la quota di mantenimento nella misura del 50%. Il ricorso è pertanto infondato nella parte riferita all’azienda sanitaria.

Quanto al Comune, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. accerta la violazione dell’obbligo di provvedere su un’istanza volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 9074 del 2023, che a sua volta richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 4235 del 2016 e Sez. IV n. 2751 del 2017.

L’obbligo del Comune trova fondamento nell’art. 38, primo comma, Cost., che sancisce il principio di solidarietà sociale, e nell’art. 6, comma 4, legge n. 328/2000, che pone a carico del Comune di residenza gli obblighi di integrazione economica per il ricovero stabile in struttura residenziale. Il presupposto ricorre quando la situazione economica dell’assistito non consenta di corrispondere la retta con le proprie risorse, secondo quanto affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 46 del 2017 e Sez. III n. 4594 del 2012. Il Comune è dunque rimasto illegittimamente inerte.

Il ricorso è accolto nei limiti indicati: il Tribunale ordina al Comune di adottare un provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza a carico del Comune. È confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso al difensore a carico dell’Erario e rivalsa verso il soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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