Vincolo di destinazione pubblica non esclude l’edificabilità ai fini ICI-IMU (Cass. civ. Sez. V n. 13866 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI e IMU, l’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico incide sulla determinazione del valore venale dell’immobile, ma non ne esclude l’oggettivo carattere edificabile ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 504 del 1992. I vincoli di inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva, vanno distinti dai vincoli di destinazione, che non fanno venir meno l’originaria natura edificabile del suolo. La legittimazione del Comune a richiedere l’IMU, anche per la quota statale, si determina con riguardo all’anno di imposta oggetto di accertamento e non all’anno di notifica dell’avviso. Il potere del giudice tributario di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni per errore sulla norma presuppone una domanda del contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, non proponibile per la prima volta in appello.

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento per ICI e IMU relativi agli anni 2011-2015, concernenti un terreno di circa 1.500 mq adiacente all’autostrada. La Commissione tributaria provinciale di Bolzano ha respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, illustrati da memoria; il Comune ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il secondo motivo, che coinvolge la questione centrale. Il contribuente sosteneva che il terreno, classificato dal piano urbanistico come «Zona per attrezzature collettive – Amministrazione e servizi pubblici», fosse esente da imposizione perché reso inedificabile di fatto dal vincolo. La Corte respinge la tesi: solo un vincolo di inedificabilità assoluta determina l’esenzione, mentre un vincolo di mera destinazione incide sul valore dell’area ma non sull’edificabilità ex art. 2 d.lgs. n. 504 del 1992. Richiama in proposito Sez. 6-5, ordinanza n. 17764 del 06.07.2018 e Sez. 5, ordinanza n. 21351 del 26.07.2021.

Quanto al primo e al quarto motivo, la Corte esclude l’omesso esame di fatti decisivi: la decisione impugnata non aveva affrontato la questione del capannone, estranea al decisum, e aveva motivato il rigetto della consulenza tecnica d’ufficio, ritenendo sufficiente la stima prodotta dal Comune. La scelta di disporre o meno la CTU è potere discrezionale del giudice, che deve motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di parte (richiamata Sez. L, ordinanza n. 37027 del 16.12.2022).

Sul terzo motivo, relativo alla legittimazione del Comune a richiedere l’IMU anche per la quota statale per il 2012, la Corte osserva che rileva l’anno di imposta e non l’anno di notifica dell’avviso: l’abrogazione dell’art. 13, comma 11, d.l. n. 201 del 2011 ad opera della legge di stabilità per il 2013 non produce effetti per il 2012, essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2013.

Il quinto e il sesto motivo riguardano le sanzioni. La richiesta di disapplicazione avanzata per la prima volta in appello è inammissibile, non essendo consentiti motivi nuovi (richiamata Sez. 5, ordinanza n. 15406 del 03.06.2021). Il cumulo giuridico ex art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997 non è applicabile, perché le violazioni consistono in omessi versamenti di imposte per più anni, disciplinati dall’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, e non in violazioni incidenti sulla determinazione dell’imponibile (richiamata Sez. 5, ordinanza n. 8148 del 22.03.2019).

Infine, sull’asserita irregolarità della mediazione, la Corte rileva che nessuna norma prevede la nullità del procedimento per il fatto che esso sia stato trattato dalla medesima struttura del Comune; la mediazione opera quale condizione di procedibilità del ricorso e la sua eventuale invalidità non si riflette sull’esito del giudizio. Il ricorso è rigettato, con condanna del contribuente alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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