Vincolo espropriativo e autorizzazione paesaggistica non richiedono la cantierabilità dell’opera (TAR Molise n. 205 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio costituisce atto programmatorio della fase prodromica della procedura espropriativa e non esige, per la sua validità, il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Quest’ultima, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, deve precedere soltanto l’avvio dei lavori, non l’approvazione del progetto. Parimenti, le norme richiamate (art. 19 del d.P.R. n. 327 del 2001 e art. 23 del D.Lgs. n. 50 del 2016) non impongono che il progetto sia già cantierabile. Il giudice amministrativo verifica d’ufficio l’interesse a ricorrere: esso manca quando l’atto impugnato non incide sulla sfera giuridica del ricorrente, e l’eventuale annullamento non arreca alcuna utilità concreta. Ne segue l’inammissibilità delle censure avverso determinazioni che riguardano aree estranee alla proprietà privata.

Il Fatto

Una società immobiliare impugna davanti al TAR Molise gli atti con cui il Comune avvia la procedura espropriativa di un’area di sua proprietà, destinata a parcheggi e spazi verdi al servizio di un polo scolastico da realizzare sulla limitrofa particella pubblica. Il progetto originario, inserito nella programmazione regionale di edilizia scolastica, viene poi suddiviso in due stralci funzionali: il primo finanziato con fondi P.N.N.R. e ricadente su suolo pubblico; il secondo, finanziato con mutuo, comprensivo degli oneri di esproprio dell’area privata.

La ricorrente propone ricorso introduttivo e quattro atti di motivi aggiunti. Contesta, tra l’altro, l’ammissione al finanziamento, la mancata comunicazione dell’avviso, l’assenza della preventiva autorizzazione paesaggistica e il difetto delle garanzie partecipative. La difesa erariale e il Comune eccepiscono l’inammissibilità e la tardività.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica officiosa delle condizioni dell’azione, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla loro rilevabilità in ogni stato e grado. L’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale, non meramente ipotetico, e non si esaurisce nell’astratta affermazione della parte.

Su questa base il Tribunale distingue i due stralci. Gli atti relativi al primo, ricadenti su proprietà pubblica, non sono lesivi della sfera della ricorrente: la loro impugnazione è inammissibile per difetto di interesse, come gli stessi difensori hanno finito per circoscrivere. Parimenti inammissibili sono le censure sull’ammissione al finanziamento, poiché la sorte della provvista del primo stralcio non condiziona la legittimità della procedura ablatoria sul fondo privato: l’eventuale caducazione dei contributi non impedirebbe all’Amministrazione di proseguire con canali alternativi.

Nel merito, il ricorso introduttivo è infondato. La violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 è esclusa, essendo stata regolarmente comunicato l’avvio del procedimento e non avendo l’interessata presentato osservazioni. Quanto all’autorizzazione paesaggistica, l’art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 impone che essa preceda l’avvio dei lavori, non l’approvazione del progetto. Il progetto di fattibilità tecnico-economica, che sostituisce il progetto preliminare ai sensi dell’art. 23, comma 5 bis del D.Lgs. n. 50 del 2016, era corredato dagli elaborati sufficienti. Il successivo rilascio dell’autorizzazione conferma il superamento delle doglianze. Neppure sussiste violazione dell’art. 7 del d.P.R. n. 380 del 2001, che non richiede alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica.

Il vincolo preordinato all’esproprio è strumento programmatorio non immediatamente ablatorio, in cui i dettagli tecnici restano da definire. Quanto al quarto atto di motivi aggiunti, relativo al secondo stralcio, il Collegio dispone incombenti istruttori: acquisire chiarimenti sullo stato del procedimento, sull’eventuale dichiarazione di pubblica utilità e sull’approvazione regionale della variante. Le spese sono riservate al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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