Il dovere di provvedere non si arresta davanti al dissesto dell’ente locale (TAR Sicilia n. 2228 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, sancito dall’art. 2, comma primo, legge n. 241/1990, grava su ogni pubblica amministrazione a prescindere dall’esito, positivo o negativo, della decisione. L’obbligo giuridico di provvedere non resta circoscritto ai procedimenti tipizzati, ma si estende a ogni ipotesi in cui una formale istanza del privato faccia sorgere una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni dell’amministrazione, in forza del dovere di correttezza e buona amministrazione. La circostanza che l’ente locale versi in stato di dissesto e che la procedura di risanamento non sia esaurita non integra alcuna delle tassative eccezioni al dovere di provvedere. Il silenzio serbato su una diffida che invoca la restituito in integrum dei servizi previsti da un project financing è pertanto illegittimo, con conseguente ordine di provvedere entro un termine certo e nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
Con project financing del 1997 l’associazione ricorrente si era obbligata a trasformare in scuola un rudere comunale; il Comune, dal canto suo, si era impegnato ad assegnare per trent’anni a semi-convitto centonovanta minori indigenti l’anno e a far svolgere il centro diurno a un costo annuo fisso. Nel 2019, a causa del dissesto dell’ente, il centro diurno è stato chiuso e l’utenza ridotta a cinquanta unità.
Decorso il quinquennio di durata del risanamento ai sensi dell’art. 265 Tuel, l’associazione ha notificato in data 4 gennaio 2024 una diffida chiedendo il ripristino dei servizi e della provvista di bilancio. Non avendo ottenuto alcun riscontro, ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e per la condanna del Comune al risarcimento del danno ex art. 2-bis legge n. 241/1990. Il Comune si è costituito eccependo l’insussistenza di un obbligo giuridico di provvedere, stante la persistenza dello stato di dissesto e la proroga dell’Organismo Straordinario di Liquidazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica l’istanza del 4 gennaio 2024 come idonea ad avviare un procedimento in capo all’amministrazione competente. Da ciò discende il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso, quale che sia il contenuto della risposta, in applicazione del generale dovere di provvedere posto dall’art. 2, comma primo, legge n. 241/1990.
Quanto al presupposto dell’obbligo giuridico, il TAR rileva una progressiva espansione del suo perimetro. Esso non riguarda soltanto i procedimenti amministrativi tipizzati, ma sussiste ogni volta che, in presenza di una formale istanza del privato, ricorrano specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongano l’adozione di un provvedimento espresso, ovvero tutte le volte in cui sorga una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell’amministrazione. Sul punto il Collegio richiama Consiglio di Stato sez. VI, 18/05/2020, n. 3120 e Consiglio di Stato, sez. VI, 9 gennaio 2020, n. 183.
Il Collegio valorizza altresì la seconda parte dell’art. 2, comma primo, legge n. 241/1990: l’obbligo di provvedere sussiste anche quando l’amministrazione ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, nel qual caso il provvedimento può essere redatto in forma semplificata. Ne deduce l’ampia portata applicativa dell’obbligo e la natura limitatissima delle eccezioni, individuate nelle sole istanze contra legem, abnormi o assurde, nessuna delle quali ricorre nella specie.
La persistenza dello stato di dissesto e la proroga dell’organismo straordinario non vengono in rilievo quali cause di esclusione dell’obbligo: l’amministrazione resta tenuta a una determinazione esplicita e conclusiva, positiva o negativa, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di inottemperanza il TAR nomina commissario ad acta il Segretario Generale della Città Metropolitana di Catania, con spese a carico del Comune.
La domanda risarcitoria non è decidibile con il rito camerale: ai sensi dell’art. 117, comma 6, cod. proc. amm., il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria. Il Collegio dispone pertanto la conversione del rito e fissa la seconda udienza pubblica di febbraio 2025 del redigendo calendario per la trattazione della pretesa risarcitoria, liquidando le spese di fase a carico dell’ente.
Nota della Redazione
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