Permesso di soggiorno per residenza elettiva senza visto di ingresso (TAR Puglia n. 1508 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per residenza elettiva, disciplinato dall’art. 11, comma 1, lett. c-quater), d.P.R. n. 394/1999, non presuppone la titolarità di un visto d’ingresso rilasciato per la medesima causale. Alla posizione del titolare di pensione percepita in Italia va equiparata quella dello straniero che, pur percependo la pensione all’estero, disponga di ampie risorse economiche e di disponibilità abitativa ai sensi del D.M. 11 maggio 2011. La mancanza del visto specifico costituisce elemento formale recessivo rispetto al possesso dei requisiti sostanziali. Il provvedimento che dichiari l’irricevibilità dell’istanza sul solo presupposto dell’assenza del visto è pertanto illegittimo e irragionevole.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino statunitense, faceva ingresso in Italia il 25 maggio 2024, senza visto in quanto proveniente dagli Stati Uniti e nell’ambito dei novanta giorni di esenzione. L’arrivo era legato alla compravendita di un immobile sito in Oria, perfezionata il 27 maggio 2024. Il 1° luglio 2024, in costanza di regolare presenza sul territorio, presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, allegando documentazione immobiliare, reddituale e assicurativa.
La Questura di Brindisi, dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990, decretava l’irricevibilità e l’archiviazione dell’istanza ex artt. 11 e 12 d.P.R. n. 394/1999, non risultando documentato il possesso di un visto per residenza elettiva, con contestuale segnalazione al Prefetto per la verifica dei presupposti dell’espulsione. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Puglia, che in fase cautelare sospendeva il provvedimento con ordinanza n. 47/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma integralmente, in sede di merito, il contenuto dell’ordinanza cautelare, che aveva ravvisato il fumus boni iuris e il periculum in mora. La questione centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 11 d.P.R. n. 394/1999, il quale prevede il rilascio del permesso per i motivi e la durata indicati nel visto d’ingresso ovvero per gli altri motivi elencati, tra cui la residenza elettiva a favore dello straniero titolare di pensione percepita in Italia.
Dal dato letterale il TAR ricava che la norma non richiede espressamente la titolarità di un visto in corso di validità per la medesima causale. Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, la sentenza ribadisce che alla posizione del titolare di pensione va equiparata quella del soggetto possessore di ampie risorse economiche e di disponibilità abitativa ai sensi del D.M. 11 maggio 2011. Il combinato disposto dell’art. 11 e del punto 13 dell’Allegato A del decreto interministeriale delinea il permesso per chi sia in grado di mantenersi autonomamente senza attività lavorativa, con garanzie documentate su abitazione e risorse non inferiori al triplo dell’importo annuo della tabella A.
Nel caso concreto il ricorrente ha dimostrato di percepire una pensione di oltre 40.000 euro annui, di disporre di ingenti risorse economiche in cointestazione con il coniuge e di una disponibilità abitativa in Italia, dove ha acquistato un immobile e intende eleggere residenza. Il TAR qualifica pertanto l’assenza del visto specifico come elemento formale recessivo rispetto ai requisiti sostanziali.
Il Collegio stigmatizza inoltre l’irragionevolezza della scelta amministrativa, che imporrebbe al ricorrente di tornare nel paese d’origine per poi fare reingresso, pur disponendo dei requisiti per il rilascio del titolo. Il ricorso è dunque accolto e il provvedimento impugnato annullato. Le spese processuali sono integralmente compensate, in ragione della novità fattuale della controversia.
Nota della Redazione
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