Il vincolo monumentale sul complesso immobiliare comprende anche le pertinenze (TAR Campania n. 5160 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di importante interesse artistico apposta a un complesso immobiliare inteso come villa con parco e giardini annessi si estende a tutti gli edifici che insistono nel perimetro del compendio, non essendo decisiva la loro autonomia funzionale o catastale. Il vincolo monumentale posto con provvedimenti del 1922 e del 1927, tuttora valido ai sensi dell’art. 128, comma 2, d.lgs. n. 42/2004, non richiede trascrizione quando non era prevista dalla legge del tempo. La rettifica in autotutela della certificazione vincolistica che accerti l’assenza di vincoli è legittima se fondata su una rinnovata e completa istruttoria documentale. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina annullamento quando, per la natura vincolata dell’atto, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, secondo l’art. 21-octies legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario e comodatario di un’unità immobiliare ricadente in un antico compendio identificato come villa con parco, aveva ottenuto dalla Soprintendenza, nel maggio 2023, una certificazione che attestava l’assenza di provvedimenti di dichiarazione dell’interesse artistico. Sulla base di tale attestazione avviava i lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismico, già oggetto di CILAS.
Nel marzo 2024 la Soprintendenza, in parziale annullamento e rettifica della precedente nota, attestava che l’immobile rientrava nel perimetro del complesso vincolato ai sensi del d.lgs. n. 42/2004. Il ricorrente impugnava l’atto e, con motivi aggiunti, gli ulteriori provvedimenti richiamati, lamentando l’assenza dei presupposti del vincolo, l’illegittimità della motivazione postuma e la violazione delle garanzie procedimentali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del Comune, rilevando che il ricorrente è destinatario di CILA, CILAS, di una concessione in sanatoria e di pregresse misure sanzionatorie relative al medesimo sito, tutti atti connessi ai provvedimenti impugnati. Nel merito, il ricorso è dichiarato infondato.
Il punto centrale è l’estensione del vincolo monumentale. Il Ministero della Pubblica Istruzione dichiarò sin dal 1922 di importante interesse artistico la villa con parco e giardini annessi, ai sensi della legge n. 364/1909. La Corte ritiene che tale dichiarazione riguardi l’intero complesso e non il solo edificio principale. La mappa allegata all’atto di compravendita del 1922 dimostra, senza idonea smentita, che il compendio è un insieme di immobili, tra i quali figura anche quello del ricorrente, descritto come parte bassa della villa.
La precisazione contenuta nel decreto notificato nel 1927, che escludeva il solo primo casamento sito sul viale principale, conferma per il Collegio la natura unitaria del bene tutelato: diversamente il chiarimento sarebbe stato superfluo. L’esclusione riguarda il piccolo edificio adibito a casa del portiere, non le costruzioni site a mare. Irrilevante è dunque che l’immobile del ricorrente sia di notevole consistenza volumetrica, destinato a uso residenziale e dotato di accesso autonomo.
La Corte valorizza la copiosa documentazione conservata presso la Soprintendenza: numerose istanze di autorizzazione ex art. 21 d.lgs. n. 42/2004, pareri resi in sede di condono e note che già qualificavano il fabbricato come pertinenza della villa vincolata. Tali atti attestano la conoscenza del regime vincolistico da parte dei proprietari succedutisi nel tempo. La presenza del vincolo paesaggistico del 1953 e del piano paesistico del 1995 non esclude quello monumentale, operando su piani distinti.
Quanto alla rettifica in autotutela, il Collegio esclude il difetto di motivazione, avendo l’Amministrazione fondato l’atto su una rinnovata e completa istruttoria. La censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento è respinta applicando l’art. 21-octies legge n. 241/1990: il ricorrente non ha dimostrato che una maggiore partecipazione avrebbe mutato l’esito, trattandosi di atto a contenuto vincolato. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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