Rinnovo permesso soggiorno subordinato a ingresso regolare e continuità del soggiorno (TAR Campania n. 597 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di permesso di soggiorno, il rinnovo presuppone la regolarità dell’ingresso e la permanenza dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 286/1998. L’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 impone il rifiuto del titolo quando mancano i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno. L’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999 impedisce il rinnovo quando lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per oltre sei mesi. In presenza di tali presupposti il rigetto è provvedimento a contenuto vincolato e l’omesso preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 resta sanato ex art. 21-octies l. n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino nigeriano, era titolare di un permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato nel dicembre 2018 con scadenza al dicembre 2019. In prossimità della scadenza presentava istanza di rinnovo e contestuale conversione per motivi di lavoro autonomo, avendo avviato attività di commercio ambulante.
L’Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli fissava i rilievi fotodattiloscopici al 13 maggio 2020, poi rinviati al 21 settembre 2020. Il ricorrente non si presentava, trovandosi a Malta. Rientrato solo dopo la scadenza del visto di reingresso, chiedeva un nuovo appuntamento con istanze del dicembre 2021 e del febbraio 2022. Con decreto dell’8 agosto 2022 la Questura respingeva il kit. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Campania.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che non è contestato che il ricorrente non si sia presentato agli appuntamenti del 13 maggio e del 21 settembre 2020 e non sia rientrato in Italia entro la scadenza del visto di ingresso concesso il 30 novembre 2020. La comunicazione della rappresentanza diplomatica del 19 agosto 2021 dà conto del mancato rientro per assenza dei mezzi finanziari necessari all’acquisto del biglietto.
Dall’esame del passaporto allegato alle istanze del 2021 e del 2022 non risultano ulteriori visti di reingresso oltre a quello del 2020. Ne deriva che lo straniero ha fatto ingresso in Italia in violazione dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 286/1998.
Il Collegio richiama il principio secondo cui, in materia di permesso di soggiorno, l’ingresso nel territorio nazionale e il rilascio del titolo sono subordinati al previo ottenimento del visto d’ingresso, con conseguente rifiuto in mancanza dei requisiti. Il rilascio è condizionato alla regolarità dell’ingresso, che comprende il possesso del visto. L’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 dispone il rifiuto del titolo o del rinnovo, con revoca se già rilasciato, quando mancano i requisiti per l’ingresso e il soggiorno.
Il Collegio aggiunge l’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, che vieta il rinnovo o la proroga quando lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi. Su questa base il rigetto dell’istanza si configura come provvedimento dal contenuto vincolato.
Quanto al secondo motivo, relativo all’omesso preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, il Collegio ritiene operante la sanatoria di cui all’art. 21-octies l. n. 241/1990, poiché l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite per la peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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