Il vincolo paesaggistico ex art. 142 non è derogabile dallo strumento urbanistico (Cons. Stato n. 35 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo paesaggistico previsto dall’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004, costituito dalla fascia di rispetto di 150 metri dai corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, è esistente ed efficace in presenza della sola vigenza della previsione normativa che lo introduce. Lo strumento urbanistico non può introdurre deroghe a tale previsione al di fuori dei casi espressamente consentiti dall’art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/2004. In presenza del vincolo e in mancanza del parere dell’autorità preposta alla sua tutela non si configura alcun silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 l. n. 241/1990, né la SCIA alternativa al permesso di costruire costituisce titolo idoneo a intraprendere l’intervento. La conferenza di servizi non conclusa con determinazione finale non produce alcun atto di assenso implicito.
Il Fatto
Una società e una cooperativa edilizia propongono al Comune un intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di un complesso dismesso, destinato alla realizzazione di alloggi anche di edilizia sociale, in area interessata da vincolo paesaggistico. La società chiede l’indizione di una conferenza di servizi decisoria per ottenere un permesso di costruire convenzionato, rappresentando la necessità degli atti di assenso della Soprintendenza e dell’ARPA.
La Soprintendenza chiede più volte integrazioni documentali, precisando che il procedimento non si intende avviato e che i termini per il parere non decorrono. La società assume l’intervenuto silenzio assenso e la cooperativa deposita una SCIA alternativa al permesso di costruire. Il Comune sospende i lavori e nega l’assenso. Il TAR Campania respinge i motivi aggiunti, rilevando la sussistenza del vincolo e l’assenza del parere. Propongono appello le originarie ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dall’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione di tutti i capi della sentenza, ma la supera applicando la ragione più liquida, attesa l’infondatezza nel merito.
Sul primo e secondo motivo, il Collegio respinge la tesi del vincolo esistente ma inefficace. L’esistenza e l’efficacia del vincolo dipendono unicamente dalla vigenza della norma che lo introduce, ovvero l’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004. L’immobile ricadeva in zona “D industriale” e il Comune non aveva delimitato il centro edificato ai sensi della l. n. 865/1971: mancano quindi i presupposti della deroga del comma 2. Lo strumento urbanistico non può derogare alla previsione di legge fuori dai casi consentiti. Il certificato di destinazione urbanistica conferma il vincolo fluviale; la nota della Soprintendenza si limita a escludere la tutela di propria competenza, rinviando all’accertamento di concerto con l’ente locale.
La Corte stigmatizza il carattere contraddittorio della condotta processuale, passata dalla tesi dell’inesistenza del vincolo a quella dell’inefficacia. Quanto alla qualificazione dell’intervento, esso integra ristrutturazione urbanistica ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 380/2001, per la sostituzione del tessuto edilizio esistente e l’impatto sulle infrastrutture primarie rispetto a 98 alloggi. Il certificato richiamato dalle appellanti non dice nulla sulle caratteristiche concrete dell’intervento, e nessuna critica specifica è articolata sul punto.
La SCIA non è titolo idoneo in assenza dell’autorizzazione paesaggistica. Inoltre, all’epoca della presentazione, l’intervento avrebbe dovuto essere assentito con permesso di costruire convenzionato: la novella dell’art. 28, comma 5-bis, d.l. n. 17/2022 non opera ratione temporis. Sul terzo motivo, il Collegio rileva che la conferenza di servizi non si è mai conclusa e che il Consiglio comunale non ha approvato alcuna convenzione. La mancata risposta al quesito dell’istante non equivale ad attestazione dell’inesistenza del vincolo. Manca il parere tutorio e pertanto è inconfigurabile il silenzio assenso.
La domanda risarcitoria, proposta solo in appello e solo in memoria, è inammissibile; la sua infondatezza è corollario della reiezione dell’annullamento. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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