Equa riparazione e ottemperanza: il termine di esecuzione del decreto e i (TAR Puglia n. 110 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto che definisce il giudizio di equa riparazione, non opposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., acquista natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed efficacia di cosa giudicata ed è quindi suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, e decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione. All’obbligo si accompagna la nomina del commissario ad acta, senza diritto a compenso in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Lecce, con decreto emesso nell’ambito di un giudizio promosso ai sensi della legge n. 89/2001, accoglieva la domanda di equa riparazione e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, di € 3.200,00 oltre spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il decreto veniva regolarmente notificato, ma il Ministero non vi dava esecuzione. Il ricorrente proponeva allora ricorso al TAR Puglia per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul provvedimento, chiedendone l’integrale esecuzione. L’amministrazione si costituiva in giudizio senza adempiere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regolarità in rito del ricorso. Il decreto della Corte d’Appello ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto nel termine di legge. Il presupposto del giudizio di ottemperanza è dunque integrato.
Il Tribunale verifica poi il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, rimasto infruttuoso. Accerta inoltre che il ricorrente ha inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’assenza di azioni giudiziarie per lo stesso credito e la modalità di riscossione prescelta, ai sensi dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, con le forme degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000. È decorso anche il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza alcun pagamento.
Nel merito il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano ancora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. L’adempimento può avvenire anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Il termine per l’esecuzione è fissato in 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Nessun compenso è dovuto al commissario, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. Segue la condanna dell’amministrazione alle spese, con rimborso delle spese vive accessorie sostenute dopo l’emissione del decreto per la proposizione del giudizio, liquidate in favore del difensore antistatario, secondo l’orientamento richiamato dal Collegio.
Nota della Redazione
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