Autotutela edilizia oltre il termine anche per silenzio su circostanze rilevanti (Cons. Stato n. 34 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di annullamento d’ufficio di un titolo edilizio, il superamento del limite temporale fissato dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990 è ammesso non solo in presenza di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, ma ogni volta che il richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, anche mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti. Rileva la divergenza tra situazione reale e situazione rappresentata, non la consapevolezza dell’istante, poiché il provvedimento di autotutela non ha natura sanzionatoria e non presuppone colpa o dolo. L’annullamento di un titolo emesso su presupposti non veritieri non richiede motivazione rigorosa, prevalendo l’interesse pubblico all’ordinata gestione del territorio sull’affidamento del privato. In tal caso l’atto è configurabile come provvedimento vincolato, che non necessita della comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha annullato in autotutela una concessione edilizia risalente al 2002, concernente la costruzione di un fabbricato e la sanatoria di un piano seminterrato, insieme all’intervento sul fondo confinante. Il presupposto dell’autotutela era il contenuto dolosamente infedele della domanda, che non indicava i precedenti provvedimenti di sospensione e demolizione adottati nei confronti del dante causa della proprietaria confinante.

Il TAR Campania ha rigettato il ricorso, ritenendo inapplicabile il limite temporale dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990 perché il titolo era stato conseguito su false rappresentazioni dei fatti, e qualificando irrilevante l’asserita ignoranza delle vicende relative al fondo confinante. Il ricorrente ha proposto appello deducendo la violazione dei termini e del diritto di partecipazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in via preliminare, respinge le eccezioni del Comune: il trasferimento del bene a un familiare, anteriore all’autotutela, non fa venir meno legittimazione e interesse dell’appellante, che resta destinatario dell’atto e possibile destinatario di provvedimenti connessi, oltre che responsabile verso il donatario ai sensi degli artt. 797 e 798 c.c. La produzione documentale in appello è tempestiva e si è resa necessaria per rispondere al passaggio motivazionale della sentenza impugnata.

Sul primo motivo, il Consiglio distingue le due ipotesi del comma 2-bis: le false rappresentazioni dei fatti e le dichiarazioni sostitutive false o mendaci. Il superamento del limite temporale — prima 18, poi 12 mesi, dal 18 dicembre 2025 ridotto a 6 mesi — è ammissibile, a prescindere da qualsiasi accertamento penale, quando il richiedente abbia rappresentato uno stato diverso da quello reale, anche con il solo silenzio su circostanze rilevanti (Cons. Stato n. 7696 del 2025; Cons. Stato n. 1926 del 2024; Cons. Stato n. 29 del 2025).

Non è determinante la mancata consapevolezza dell’istante: ciò che giustifica l’autotutela è la divergenza tra situazione reale e rappresentata. L’atto di ritiro non ha natura sanzionatoria e non richiede colpa o dolo. È irrilevante che il Comune potesse verificare le pregresse ordinanze, perché l’autotutela è funzionale proprio a correggere gli errori dell’Amministrazione.

Quanto alla motivazione, l’annullamento di un titolo emesso su presupposti non veritieri non richiede particolare rigore: la falsa rappresentazione dei presupposti esclude il consolidamento di una posizione favorevole e l’affidamento del privato (Cons. Stato n. 4503 del 2021; Cons. Stato n. 9415 del 2023).

Il secondo motivo è infondato: l’appellante non ha superato le conclusioni del primo giudice. In caso di falsa rappresentazione dei fatti, l’autotutela della concessione è provvedimento vincolato, che non necessita della comunicazione di avvio (Cons. Stato n. 9048 del 2024). L’appello è rigettato, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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