Vincolo paesaggistico unitario e divieto di impianti eolici compatibile con normativa FER (TAR Campania n. 1334 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di notevole interesse pubblico di un’area anche molto vasta è legittima quando l’interesse paesaggistico protetto è unitario, ancorché i singoli beni presentino caratteristiche diverse. Il giudizio che presiede all’imposizione del vincolo paesaggistico ha natura tecnico-discrezionale e si sottrae al sindacato di merito del giudice amministrativo, salvo che il percorso argomentativo risulti travisante o incongruo. La normativa unionale e nazionale di promozione delle fonti di energia rinnovabile non impedisce l’imposizione di vincoli paesaggistici su aree ritenute meritevoli di tutela. Il divieto di realizzazione di impianti eolici, con le eccezioni previste dal decreto, è coerente con le ragioni del vincolo e non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità. Non sussiste violazione dell’obbligo di “vestizione” quando le Norme Tecniche di Attuazione individuano, per ciascuna zona, interventi vietati e ammessi.

Il Fatto

La società ricorrente opera nel settore delle fonti energetiche rinnovabili. In data 06/03/2024 ha presentato istanza per il rilascio del provvedimento di VIA e del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, relativa a un impianto eolico da 30 MW da realizzarsi in un Comune della provincia di Benevento e relative opere connesse.

Con ricorso notificato il 25/10/2024, la società ha impugnato la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune aree, la Relazione Descrittiva e le Norme Tecniche di Attuazione, nonché il decreto n. 494 del 6 settembre 2024 del Ministro della Cultura, con il quale le aree sono state dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 42/2004. Deduce tre motivi: difetto di istruttoria e motivazione, illogicità del divieto generalizzato di impianti FER, violazione della normativa di promozione delle rinnovabili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Sul primo motivo, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 999/2015 e n. 5522/2024, osserva che il giudizio di imposizione del vincolo culturale è di ordine tecnico e si sottrae al sindacato giurisdizionale, salvo che sia basato su percorso argomentativo travisante o incongruo.

Nel caso di specie, la relazione della Soprintendenza, parte integrante del decreto, contiene una descrizione generale e per zone dell’area: paesaggio naturale, agrario, recupero urbanistico, recupero di aree di cava, zone di interesse storico-archeologico. Emergono la presenza del Regio Tratturo Pescasseroli-Candela, tracciati storici, nuclei rurali e aree archeologiche. L’istruttoria risulta approfondita ed esaustiva, con avvio del procedimento, pubblicazione per 90 giorni, parere della Regione e controdeduzioni alle osservazioni, alcune delle quali parzialmente accolte.

Sul secondo motivo, il Collegio rileva che il Ministero non ha previsto un divieto generalizzato di impianti eolici, ma ha imposto un vincolo specifico su un’area ritenuta di rilevante interesse. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 5522/2024, si afferma la legittimità del vincolo su area vasta quando l’interesse paesaggistico è unitario. La previsione del divieto, con le eccezioni del decreto, è coerente con le ragioni impositive. Il progetto da 30 MW, con aerogeneratori di circa 150 metri, risulta incompatibile con i valori tutelati.

Sulla “vestizione” del vincolo, richiamando la Corte cost. n. 164/2021, le Norme Tecniche di Attuazione individuano per ciascuna zona interventi vietati e ammessi, costituendo completa disciplina d’uso. Sul terzo motivo, la normativa di promozione delle FER non impedisce l’imposizione di vincoli paesaggistici. Il P.N.R.R. prevede anche l’obiettivo di azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050, mentre il d.lgs. n. 190/2024 è intervenuto solo successivamente all’adozione dei provvedimenti impugnati. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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