Vincolo sopravvenuto e sanatoria: irrilevante l’epoca dell’abuso (C.G.A.R.S. n. 651 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanatoria edilizia, la compatibilità dell’opera rispetto al regime di salvaguardia imposto da un vincolo sopravvenuto va valutata alla data dell’esame della domanda, secondo il principio tempus regit actum. Se a quel momento non sussistono le condizioni di rispetto della normativa vincolistica, il titolo in sanatoria non può essere assentito, anche se l’edificazione era conforme al momento della realizzazione. Il vincolo paesaggistico o territoriale sopravvenuto è pertanto ostativo, e la norma speciale che qualifica il silenzio dell’Ente Parco come rigetto deroga alla disciplina generale del silenzio-assenso. Non è configurabile legittimo affidamento sulla regolarizzabilità di un’opera abusiva volontariamente realizzata contra legem, né l’usucapione può attribuire il diritto di mantenere la costruzione nelle condizioni in cui si trova.
Il Fatto
Nel 1980 i genitori degli appellanti avviavano la costruzione di un fabbricato, ultimandolo nel febbraio 1981. Nel 1984 formalizzavano l’acquisto del solo terreno, senza menzionare il manufatto nell’atto pubblico. Nel 1986 presentavano domanda di sanatoria ai sensi della L. 47/1985 e della L.R. 37/1985. Il Comune esprimeva parere favorevole nel 1995, previo nulla osta degli enti preposti alla tutela dei vincoli, tra cui l’Ente Parco dell’Etna, istituito nel 1987.
Con provvedimento del 2006 l’Ente Parco negava il nulla osta, rilevando l’incompatibilità della destinazione abitativa con la zona C del Parco. I genitori impugnavano l’atto davanti al TAR Sicilia; nelle more decedevano e subentravano i figli, destinatari dell’immobile per donazione. Il TAR respingeva il ricorso e gli interessati proponevano appello, deducendo violazione del principio di irretroattività, formazione del silenzio-assenso, difetto di motivazione, lesione dell’affidamento e carenza di interesse pubblico attuale alla demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, richiamando la propria sentenza n. 13/2024, afferma che il procedimento amministrativo è regolato dal principio tempus regit actum: la legittimità degli atti va valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo dell’adozione dell’atto conclusivo. Poiché il diniego è stato emesso nel 2006, l’Ente Parco ha correttamente applicato la L.R. 14/1988, che subordina al preventivo nulla osta ogni attività di trasformazione del territorio del parco dalla sua costituzione.
La Corte ribadisce il principio consolidato secondo cui la compatibilità dell’opera da sanare rispetto al regime di salvaguardia va verificata alla data dell’esame della domanda. Non rileva che al momento della realizzazione e dell’istanza il vincolo non esistesse. Il richiamo alla Corte costituzionale, sentenza n. 252/2022 conferma che anche in Sicilia i vincoli sopravvenuti sono ostativi alla sanatoria, perché le previsioni statali sui limiti del condono costituiscono norme di grande riforma economico-sociale vincolanti per la Regione.
Quanto al silenzio-assenso, l’art. 24 L.R. 14/1988 prevede espressamente che il silenzio dell’Ente Parco vale come rigetto, senza distinguere tra vincoli anteriori o posteriori: norma speciale che deroga all’art. 35 L. 47/1985. Sul difetto di motivazione, il Collegio ritiene sufficiente il riferimento all’incompatibilità della destinazione d’uso con la zona C, non essendo necessaria un’analitica indicazione dei profili architettonici e volumetrici.
Infine, la Corte esclude il legittimo affidamento, trattandosi di attività volontariamente posta in essere contra legem: il tempo trascorso e l’inerzia amministrativa non elidono l’interesse pubblico alla repressione degli abusi, che è in re ipsa. Le prove sulla data di realizzazione non incidono sulla legittimità del diniego. Quanto all’usucapione, essa è modo di acquisto della proprietà, non delle qualità giuridiche dei beni, e non può caducare le norme imperative che regolano i poteri repressivi. L’appello è respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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