Vincolo urbanistico non espropriativo e insussistenza dell’obbligo di riqualificazione (TAR Sicilia n. 3664 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
I vincoli di destinazione imposti dallo strumento urbanistico per attrezzature e servizi realizzabili anche a iniziativa privata o promiscua, in regime di economia di mercato, non hanno carattere espropriativo e costituiscono espressione di potestà conformativa. Ne consegue che le destinazioni a parcheggio pubblico, parco urbano, verde pubblico attrezzato e simili si collocano al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo. Il proprietario che deduca la natura espropriativa del vincolo ha l’onere di dimostrare in modo specifico che l’attuazione della destinazione è rimessa, nello strumento urbanistico, alla sola iniziativa pubblica. In difetto di tale prova, la pretesa di riqualificazione dell’area è infondata e la lesione lamentata non può qualificarsi come ingiusta ai fini risarcitori.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un lotto sito in una frazione balneare del territorio comunale, hanno agito per l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere alla riqualificazione urbanistica dell’area e, in via sostitutiva, per l’intervento dell’Amministrazione regionale. Il Piano Regolatore Generale aveva qualificato l’area come destinata a “spazi pubblici attrezzati per lo sport”, con apposizione di un vincolo che i ricorrenti assumevano decaduto per decorso dei termini di efficacia. Secondo la prospettazione, l’area sarebbe divenuta zona bianca, con conseguente obbligo del Comune di provvedere ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 1444/1968.
Nonostante atti di intimazione e solleciti, il Comune era rimasto inerte. Nominato un commissario ad acta, l’iter per la variante urbanistica non risultava avviato in modo definito. I ricorrenti hanno quindi chiesto anche il risarcimento del danno da ritardo, quantificato in relazione alla privazione dello ius edificandi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto escluso la sopravvenuta carenza di interesse. Dalla documentazione acquisita emergeva che il commissario ad acta aveva ottenuto il fascicolo solo nel febbraio 2024 e aveva chiesto una proroga dell’incarico. Tale situazione non consentiva di ravvisare con certezza neppure l’inizio di un procedimento di riqualificazione urbanistica.
Il Tribunale ha poi ritenuto di poter prescindere dall’inammissibilità del ricorso dedotta dal Comune, relativa alla mancata prova della consegna di una nota di sollecito e al decorso del termine annuale dall’ultima richiesta. La questione è stata superata perché il ricorso risultava comunque infondato nel merito.
Il nodo centrale riguardava la natura del vincolo. Dal certificato di destinazione urbanistica risultava che l’area era destinata a spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport. Il Comune contestava la natura espropriativa del vincolo, qualificando la destinazione come a iniziativa pubblica ma anche privata, dunque quantomeno promiscua, richiamando giurisprudenza in proposito.
A fronte di tale deduzione, il ricorrente non ha dimostrato in modo specifico che l’attuazione della destinazione fosse rimessa, nello strumento urbanistico, alla sola iniziativa pubblica. Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui la giurisprudenza esclude il carattere espropriativo dei vincoli imposti dal piano regolatore per attrezzature e servizi realizzabili anche a iniziativa privata o promiscua, in regime di economia di mercato, pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento. Le destinazioni a parcheggio pubblico, parco urbano, verde pubblico attrezzato e simili si pongono quindi al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo e costituiscono espressione di potestà conformativa, come affermato da Tar Parma, sentenza 278 del 2017.
L’infondatezza della pretesa ha impedito di configurare come ingiusta la lesione lamentata ai fini risarcitori, a prescindere dalla genericità della relativa domanda. Il ricorso è stato dunque respinto. Le spese sono state compensate in ragione del principio di causalità della lite, valutato nel complesso il comportamento delle parti processuali.
Nota della Redazione
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