Violazione del giudicato e nesso causale per esposizione a uranio impoverito (TAR Toscana n. 239 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo dichiara la nullità del provvedimento adottato in violazione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm., quando l’amministrazione, dopo due annullamenti, continui a negare la dipendenza da causa di servizio senza individuare un fattore eziologico alternativo concreto. Accertata l’esposizione del militare ad agenti inquinanti nei teatri operativi, grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare che la patologia dipenda da fattori esogeni dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica. La generica illustrazione delle possibili cause della malattia, non riferita al caso concreto, non integra quella dimostrazione. Il giudice dell’ottemperanza può accertare direttamente la spettanza del bene della vita, disponendo la ritrasmissione della pratica alla commissione medica ospedaliera per la nuova classificazione tabellare.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Esercito impiegato in missioni all’estero, ha contratto una leucemia linfatica cronica e ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo. Un primo diniego è stato annullato dal TAR Toscana; la sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato, che ha censurato la carenza di motivazione e di istruttoria del provvedimento ministeriale.
In sede di riesame il Ministero ha adottato un nuovo decreto di diniego, fondato sul parere del Comitato di verifica. Il ricorrente ha impugnato il nuovo provvedimento deducendo la nullità per violazione del giudicato e, in punto di quantum, l’omessa rideterminazione della classificazione tabellare. Il TAR ha convertito l’azione di annullamento in azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Comitato di verifica, qualificando il suo parere come atto endoprocedimentale: unico contraddittore necessario è il Ministero, che adotta l’atto finale.
Nel merito, la sentenza richiama il contenuto conformativo del giudicato. Il TAR aveva dato come circostanza incontestata che il ricorrente avesse prestato servizio in luoghi oggetto di bombardamenti, con impiego di esplosivi e munizionamenti anche all’uranio impoverito, e aveva ritenuto tale esposizione idonea a costituire fattore di rischio per patologie tumorali. Il Consiglio di Stato aveva precisato che, una volta accertata l’esposizione, è l’amministrazione a dover dimostrare che la malattia dipenda da fattori esogeni di autonoma ed esclusiva portata eziologica.
Il nuovo parere del Comitato, invece, ammesso che le cause della patologia non sono note, si limita a illustrare in astratto possibili fattori causali — predisposizione familiare, pesticidi — senza verificare se essi ricorrano nel caso concreto. Nulla viene detto sulle condizioni di sicurezza e sui sistemi di protezione adottati. La motivazione resta quindi generica e non rapportata alla specifica situazione del militare.
Da qui la nullità del decreto e del parere presupposto per violazione del giudicato. Il Collegio accoglie il ricorso anche sul quantum: il giudicato precedente aveva annullato la classificazione in ottava categoria, tabella A, sicché l’amministrazione deve ritrasmettere la pratica alla commissione medica ospedaliera per una nuova classificazione.
Constatato che il Comitato, per due volte, non ha individuato un fattore eziologico alternativo, il Collegio ritiene non più necessaria una ulteriore remissione all’amministrazione. In sede di ottemperanza, nell’esercizio dei poteri di merito, accerta direttamente la spettanza del bene della vita rivendicato, cioè la fondatezza sostanziale dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, previa la nuova classificazione medica.
Nota della Redazione
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