Veranda chiusa su terrazzo è nuova costruzione e non pertinenza urbanistica (Cons. Stato n. 2190 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il manufatto realizzato su terrazzo di proprietà, chiuso su più lati e costruito con alluminio, pvc, vetri e lamiere termoisolanti, integra gli estremi della nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 e richiede il permesso di costruire ex art. 10 del medesimo decreto. Non è configurabile la pertinenza urbanistica quando l’opera, per dimensioni e caratteristiche funzionali, non si risolva in un accessorio di modesta entità privo di autonomia, ma determini variazione di volumi e superfici e incidenza sul carico urbanistico. L’interpretazione a contrario dell’art. 6, comma 1, lett. b-bis), del d.P.R. n. 380 del 2001 conferma che le chiusure stabilmente realizzate, generatrici di nuova volumetria, restano fuori dall’edilizia libera. In presenza di opere abusive la sanzione demolitoria è doverosa, mentre la valutazione sulla sostituzione con la sanzione pecuniaria appartiene alla sola fase esecutiva.
Il Fatto
La ricorrente impugnava davanti al TAR Campania la disposizione dirigenziale con cui il Comune di Napoli aveva ingiunto, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380 del 2001, la demolizione di un manufatto di circa quindici metri quadri e altezza di 2,60 metri, realizzato sul terrazzo di proprietà esclusiva e destinato a vano tecnico. L’area ricade in zona sottoposta a vincolo paesistico-ambientale per effetto del decreto ministeriale del 15 dicembre 1959.
Il Tribunale respingeva il ricorso, qualificando l’opera come nuova costruzione e rilevando l’assenza di titolo abilitativo. La proprietaria proponeva appello, sostenendo la natura pertinenziale del manufatto, le sue modeste dimensioni, l’uso del vetro e l’assenza di autonomo impatto urbanistico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la sentenza di primo grado. La qualificazione operata dal Comune è corretta: il manufatto non si limita a una tettoia o a una struttura di riparo, ma è chiuso su più lati, uno dei quali costituito da muratura perimetrale, ed è posto in continuità con la volumetria del piano superiore preesistente. La struttura, quindi, aumenta il volume dell’immobile e modifica i prospetti dell’edificio.
Non convince la tesi difensiva che riduce l’opera a pertinenza per le ridotte dimensioni. La nozione di pertinenza urbanistica è circoscritta agli interventi accessori di modesta entità, privi di autonomia funzionale e inidonei a determinare ulteriore carico urbanistico. Nel caso concreto difettano tali requisiti, poiché la struttura ha una propria consistenza volumetrica e non è assimilabile a un semplice spazio aperto attrezzato. Il Collegio richiama sul punto il costante orientamento amministrativo, tra cui Cons. St., sez. II, n. 6371 del 2022 e Cons. St., sez. VI, n. 2660 del 2023, oltre alle pronunce del 2024 e del 2025 richiamate in motivazione.
Quanto all’art. 6, comma 1, lett. b-bis), del d.P.R. n. 380 del 2001, introdotto dall’art. 33-bis della legge n. 142 del 2022, la norma ammette in edilizia libera le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, a condizione che non configurino spazi stabilmente chiusi e non generino nuova volumetria. L’interpretazione a contrario conferma che l’intervento in esame, stabilmente chiuso, resta soggetto a permesso di costruire. Il richiamo a Cons. St., sez. II, n. 5567 del 2023 sorregge il percorso argomentativo.
Irrilevanti, perché non decisive, sono le censure sul difetto di istruttoria circa la classificazione dell’area e sull’inesistenza del vincolo storico: la necessità del titolo abilitativo prescinde da tali profili.
Infine, il Collegio respinge la censura relativa all’omessa valutazione della sanzione pecuniaria sostitutiva. La c.d. fiscalizzazione dell’abuso opera solo in fase esecutiva, quando il privato non ottemperi spontaneamente e l’amministrazione accerti l’impossibilità di demolire. L’omessa valutazione, pertanto, non vizia l’ordine di demolizione, ma al più la successiva fase esecutiva, come affermato da Cons. St., sez. VI, n. 4283 del 2024. L’appello è infondato e la sentenza confermata, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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