Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto riesame dell’assenso paesaggistico (TAR Puglia n. 198 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la cessazione della materia del contendere va dichiarata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando il provvedimento di riesame adottato dall’amministrazione soddisfi integralmente la pretesa azionata dal ricorrente. Il giudice prende atto del sopravvenuto riesame e della concorde richiesta delle parti costituite, senza scrutinare nel merito i motivi originari. La compensazione delle spese è giustificata dalla peculiarità e dalla controvertibilità delle questioni, soprattutto quando la soluzione accolta in prime cure per l’amministrazione sia stata poi riformata in appello.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato l’accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dal Comune di Ugento con riferimento a un impianto ricadente nella fascia del cono visuale della Cripta del Crocifisso. Il provvedimento conteneva una prescrizione limitativa della potenza dell’impianto, ancorata alle Linee Guida 4.4.1, Parte Seconda, del P.P.T.R. della Regione Puglia.

Con motivi aggiunti la società ha impugnato anche la nota con cui il responsabile dell’ufficio paesaggio ha confermato l’accertamento. Nel corso del giudizio è intervenuto un provvedimento di riesame del Rup, che ha rivisto la valutazione di compatibilità e ha recepito un nuovo parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio. Su questa base l’ente locale ha chiesto la cessazione della materia del contendere, richiesta poi condivisa dalla ricorrente in udienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il thema decidendum si è esaurito per effetto del sopravvenuto riesame. Il provvedimento depositato in giudizio ha eliminato la prescrizione contestata e ha recepito il nuovo parere della Commissione Locale per il Paesaggio, rendendo così integralmente soddisfatta la pretesa della società ricorrente.

La decisione si fonda sull’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l’interesse sostanziale del ricorrente risulti pienamente realizzato. Il TAR non procede quindi allo scrutinio nel merito dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti, poiché la caducazione degli effetti lesivi è già intervenuta in via amministrativa.

Quanto alle spese, il Collegio le compensa tra le parti costituite, valorizzando la peculiarità e la controvertibilità delle questioni. Sul punto il TAR richiama la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 25.9.2024, n. 5570, che ha riformato in appello una pronuncia di prime cure favorevole all’amministrazione, evidenziando così l’incertezza interpretativa del quadro di riferimento.

Nulla è disposto sulle spese nei confronti della Regione Puglia, rimasta non costituita in giudizio. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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