Truffa finto investimento con bonifici istantanei disposti dal cliente esclude responsabilità banca (ABF Collegio di Napoli n. 2011 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato non è di per sé sufficiente a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dall’utente, né che egli abbia agito con dolo o colpa grave: grava sul prestatore di servizi di pagamento la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell’utente. Quando però il cliente dispone personalmente e volontariamente le operazioni, sia pure indotto in errore dal raggiro di terzi, le stesse non possono qualificarsi come non autorizzate ai sensi del d.lgs. n. 11/2010. Una concorrente responsabilità del prestatore può configurarsi, secondo il diritto comune, solo in presenza di un apporto causale specifico alla frode. Il rispetto della procedura di autenticazione forte e l’assenza di indici di anomalia escludono la responsabilità dell’intermediario.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto il rimborso di quattro bonifici istantanei eseguiti il 1° luglio 2024 per complessivi euro 2.296,00, asseritamente nell’ambito di una truffa subita. Dopo il reclamo, riscontrato negativamente dall’intermediario, ha adito il Collegio lamentando la mancata restituzione delle somme.

La banca resistente ha eccepito che i bonifici erano stati disposti volontariamente e personalmente dal cliente, nel rispetto delle procedure di SCA, e che il tentativo di recall non aveva potuto avere esito trattandosi di bonifici istantanei. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile, individuato nel d.lgs. n. 11/2010 come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD2, negli artt. 97 e 98 della direttiva, nell’art. 10-bis del d.lgs. 10/2011, nelle norme tecniche EBA recepite con il Regolamento Delegato UE 2018/389 e nel parere EBA del 21 giugno 2019. Da tali fonti ricava che la responsabilità del prestatore è esclusa quando egli provi di aver utilizzato meccanismi di autenticazione forte e di aver subito una condotta dolosa o gravemente colposa dell’utente.

Il Collegio precisa tuttavia che la mera registrazione dello strumento di pagamento non basta: l’intermediario non si libera provando la sola regolarità formale delle transazioni, dovendo documentare gli elementi di fatto delle modalità esecutive dai quali trarre, anche in via presuntiva, la prova della colpa grave o del dolo dell’utente, secondo il richiamato Collegio di Coordinamento ABF n. 22745 del 10 ottobre 2019.

La questione decisiva è però un’altra. Quando il cliente, ancorché vittima di colpevole credulità, esegue personalmente le operazioni sotto la dettatura di interlocutori ignoti, la fattispecie non è sussumibile nel richiamato d.lgs. n. 11/2010: la volontà viziata dal raggiro non rende non autorizzata l’operazione compiuta personalmente dal titolare. Il Collegio richiama sul punto ABF Palermo n. 2090 del 4.2.2022, ABF Palermo n. 10042 del 04.06.2020, ABF Roma n. 4658/21 del 22.02.2021 e ABF Roma n. 4962 del 23.3.2022, nonché ABF Milano n. 8602/2021.

Una concorrente responsabilità del prestatore, su base di diritto comune, potrebbe emergere solo in presenza di un apporto causale specifico alla frode: mancata disponibilità del numero verde, mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente, mancato rilievo di indici di frode. Nel caso concreto il Collegio esclude che tali circostanze ricorrano. La banca ha documentato il rispetto della procedura di SCA; le operazioni risultano disposte personalmente dal ricorrente, come emerge dalla stessa denuncia; si tratta di quattro bonifici istantanei eseguiti in circa due ore verso tre beneficiari diversi, con rapporti in Lituania e in Italia; il recall è stato tentato senza esito.

Il Collegio conclude quindi per l’assenza di responsabilità dell’intermediario e rigetta il ricorso, esclusa anche la configurabilità di un difetto di negligenza, posto che le operazioni, una volta compiute e legittimamente autorizzate, non erano più revocabili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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