La notifica alla P.A. presso l’indirizzo PEC dell’ufficio è valida anche per l’appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 66 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica di un atto processuale alla Pubblica Amministrazione, che si sia costituita in giudizio tramite un proprio dipendente ai sensi dell’art. 417-bis c.p.c., è validamente eseguita presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio dell’Amministrazione, se tale indirizzo risulta iscritto nel Registro I.P.A. ed è stato indicato dal funzionario nella memoria di costituzione. L’intero art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012 va interpretato nel senso che la notifica eseguita alla P.A. presso gli indirizzi indicati secondo tale disposizione è efficace ad ogni fine di rito, non essendo necessaria la notificazione presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato se questa non era costituita nel grado di giudizio. La notifica della sentenza così eseguita fa decorrere il termine breve per l’impugnazione, la cui proposizione oltre tale termine determina l’inammissibilità del gravame.
Il Fatto
Una docente, assunta prima dell’anno scolastico 2014/2015, agiva in giudizio contro il Ministero per ottenere il trasferimento in una sede nella Provincia di Agrigento per la mobilità 2016/2017, lamentando che i posti erano stati attribuiti a colleghi che avevano partecipato alle fasi successive nonostante la sua partecipazione alla fase B1. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello riformava la pronuncia per difetto di contraddittorio. Riassunto il giudizio, il Tribunale accoglieva nuovamente la domanda, ma la Corte d’Appello, su impugnazione del Ministero, riformava la sentenza nel merito, rigettando le originarie domande.
La Corte territoriale dichiarava ammissibile l’appello, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata notificata al funzionario costituito e non al Ministero presso l’Avvocatura distrettuale, con conseguente mancato decorso del termine breve. Nel merito, riteneva la domanda infondata per mancata prova che i posti sarebbero stati assegnati alla docente secondo le regole sulle preferenze. Avverso tale sentenza la docente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione degli artt. 170, 285, 325 e 326 c.p.c. e dell’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012, per avere la Corte d’Appello considerato esistente un vizio di notifica della sentenza di primo grado. La notifica era stata eseguita al Ministero presso l’Ufficio scolastico provinciale, ad un indirizzo PEC presente nell’elenco della P.A. e indicato dal funzionario nella costituzione in giudizio.
La Corte ha richiamato il testo dell’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012, che prevede la comunicazione al Ministero della giustizia degli indirizzi PEC delle amministrazioni pubbliche, nonché la possibilità di comunicare gli indirizzi dei propri organi o articolazioni territoriali e, in caso di costituzione tramite dipendenti, ulteriori indirizzi corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee presso cui eleggono domicilio.
La notifica risultava conforme sia al criterio del primo periodo del comma 12, essendo l’indirizzo iscritto nel Registro I.P.A., sia a quello dell’ultimo periodo, essendo l’indirizzo indicato dal funzionario costituitosi. Nella PEC risultava indicato sia il funzionario sia che la notifica era fatta al Ministero. La Corte ha quindi escluso qualsiasi vizio, affermando che la notifica eseguita alla P.A. difesa ai sensi dell’art. 417-bis c.p.c. presso gli indirizzi indicati è efficace ad ogni fine di rito. La notifica della sentenza di primo grado, avvenuta in data 5 luglio 2023, faceva decorrere il termine breve di trenta giorni per l’appello, depositato dal Ministero il successivo 8 agosto e quindi tardivo.
Il gravame doveva essere dichiarato inammissibile; la sentenza di secondo grado è stata quindi cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultima parte, c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese dei gradi di appello e di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 170 c.p.c. – Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
- Art. 285 c.p.c. – Modo di notificazione della sentenza
- Art. 325 c.p.c. – Termini per le impugnazioni
- Art. 326 c.p.c. – Decorrenza dei termini
- Art. 382 c.p.c. – Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza
- Art. 417-bis c.p.c. – Difesa delle pubbliche amministrazioni