Visto di reingresso vincolato al nulla osta della Questura (TAR Lazio n. 15486 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del visto di reingresso presuppone la concessione del nulla osta favorevole da parte della Questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno originario, ai sensi degli artt. 8, comma 3, e 13, comma 4 del d.P.R. n. 394/1999 e del punto 12 dell’Allegato A al d.m. n. 850/2011. Ove il nulla osta sia negato, il diniego del visto da parte della rappresentanza diplomatica è rigidamente vincolato all’atto questorile e alle sue risultanze. Il provvedimento della Questura, positivo o negativo, conforma la successiva determinazione consolare e ne costituisce il nucleo motivazionale sostanziale. Non assumono rilievo profili estrinseci ulteriori rispetto al parere negativo. Restano fermi i requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Consolato Generale d’Italia a Shanghai ha negato il visto di reingresso, deducendone l’illegittimità per eccesso di potere e illogicità manifesta. L’Amministrazione degli affari esteri si è costituita in giudizio, depositando documentazione e sostenendo l’infondatezza dei motivi.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato la causa è stata trattenuta in decisione. Il thema decidendum riguarda i limiti del sindacato del giudice amministrativo sul diniego consolare quando lo stesso si fondi su un parere sfavorevole reso dall’autorità di polizia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo applicabile ratione materiae. Gli artt. 8, comma 3, e 13, comma 4 del d.P.R. n. 394/1999 e il punto 12, rubricato Visto di “reingresso” (V.N.), dell’Allegato A al d.m. n. 850/2011 depongono nel senso che la concessione del nulla osta favorevole da parte della Questura che ha emesso l’originario permesso costituisce condizione indispensabile per il rilascio del visto.
Da tale premessa discende la seconda regola: quando il nulla osta è negato, il diniego del visto risulta rigidamente vincolato all’atto questorile e alle sue risultanze. Il Collegio richiama sul punto TAR Lazio, Sezione III, n. 804/2024, nonché TAR Lazio, Sezione III-ter, n. 5935/2024, n. 1393/2018 e n. 3487/2018. Deve inoltre sussistere, in ogni caso, il requisito del rinnovo del titolo di soggiorno.
Il provvedimento della Questura, positivo o negativo, conforma e vincola la successiva determinazione della rappresentanza diplomatica, rappresentandone l’effettivo e sostanziale nucleo motivazionale, senza che rilevino profili estrinseci come quelli evocati nel ricorso (cfr. TAR Roma, Sez. III, n. 19622/2024 e n. 14765/2024).
Nel caso concreto il diniego si fonda sulla mancata concessione del nulla osta da parte della Questura di Prato, previamente interpellata dal Consolato. La rappresentanza diplomatica ha attivato il contraddittorio procedimentale: dopo una prima comunicazione negativa ha emesso un preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, tradotto in lingua cinese, consentendo alla richiedente di produrre osservazioni nel termine di dieci giorni. Le deduzioni sono state trasmesse alla Questura, che ha confermato il parere negativo al reingresso.
L’istruttoria ha dunque accertato l’assenza dei presupposti per il rilascio del visto e il provvedimento gravato ha dato conto del motivo del rigetto. Il ricorso è infondato e va respinto. Le spese processuali sono compensate in ragione della vetustà del procedimento e della natura della controversia.
Nota della Redazione
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