Oneri di sistema indebitamente fatturati e pratica scorretta: legittima la sanzione Antitrust (TAR Lazio n. 15493 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra pratica commerciale scorretta aggressiva e ingannevole il comportamento del fornitore di energia che addebiti in bolletta gli oneri di sistema nonostante l’azzeramento disposto dalla normativa primaria e dalla regolazione attuativa, respingendo i reclami dei clienti con informazioni fuorvianti. L’asserito errore di qualificazione delle voci di costo non elide la scorrettezza, perché la chiarezza e completezza delle informazioni si impongono fin dal primo contatto con il consumatore. La valutazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in ordine a gravità, diffusione e durata della condotta e alle dimensioni economiche del professionista è sindacabile solo per irragionevolezza o sproporzione manifesta. Il parere dell’autorità di settore è atto endoprocedimentale non vincolante e non richiede uno specifico contraddittorio.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nella fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero, impugna la delibera con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di 2.000.000 di euro. L’istruttoria, avviata nell’aprile 2022, aveva ipotizzato la violazione degli artt. 20, 21, 22, 24, 25 e 26 del Codice del Consumo, in combinato disposto con gli artt. 49 e seguenti.
All’esito del procedimento l’Autorità ha accertato tre illeciti: la pratica consistente nella conclusione di contratti con firme false, informazioni ingannevoli, ostacoli ai diritti dei clienti e disalimentazioni; l’addebito degli oneri di sistema in contrasto con l’azzeramento normativo e le risposte fuorvianti ai reclami; le violazioni delle regole sui contratti a distanza. Applicato il cumulo materiale, l’Autorità ha comminato 1.200.000 euro per la prima pratica, 700.000 per la seconda e 100.000 per la terza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’eccezione di nullità strutturale del provvedimento per scadenza dei certificati di firma digitale. L’Autorità notifica un originale validamente sottoscritto e una copia protocollata; in quest’ultima l’apposizione del protocollo altera fisiologicamente la firma, senza inficiare la validità della sottoscrizione. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento già espresso in sede cautelare dal Cons. Stato, Sez. VI, ord. n. 2550/2023.
Nel merito, quanto alla condotta di addebito degli oneri di sistema, la sentenza ricostruisce la disciplina: si tratta di voci tariffarie destinate a essere trasferite agli enti di settore, azzerate per gli utenti domestici sino al 30 giugno 2022 dai dd.ll. 130/2021 e 17/2022 e dalla legge 234/2021, attuate dalle delibere ARERA nn. 635/2021 e 35/2022. La società ha continuato a fatturarle da novembre 2021 ad agosto 2022, respingendo i rimborsi.
La tesi dell’errore di qualificazione — le voci rappresenterebbero costi aziendali previsti nelle condizioni tecnico-economiche — non è provata e comunque è irrilevante sul piano consumeristico. Anche a voler ritenere le somme dovute in forza di altra previsione contrattuale, ciò non neutralizza la scorrettezza: il professionista ha sfruttato la propria posizione di supremazia per far valere in bolletta una pretesa a danno dei consumatori.
Il Collegio esclude la violazione degli artt. 12, 13, 15 e 16 del regolamento sulle procedure istruttorie: l’istruttoria è completa, con circa 500 denunce e riscontri gravi, precisi e concordanti, mentre perizie e analisi statistiche restano facoltative. Sussistono sia l’aggressività sia l’ingannevolezza. Il parere di ARERA è correttamente valorizzato e il condizionale non ne sminuisce la portata accertativa; i pareri delle autorità di settore sono atti non vincolanti, non bisognevoli di contraddittorio specifico. Non vi è difetto partecipativo, poiché la ricorrente ha depositato memorie, effettuato accessi e partecipato all’audizione.
Infine, sul quantum, l’Autorità ha individuato con precisione i periodi di riferimento e applicato i criteri dell’art. 11 della legge n. 689/1981 e dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, valutando gravità, diffusione nazionale e dimensione economica del professionista. Il sindacato resta nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, non superati. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese in favore dell’Autorità e compensazione con le altre parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 20 Cod. cons. – Divieto delle pratiche commerciali scorrette
- Art. 21 Cod. cons. – Azioni ingannevoli
- Art. 22 Cod. cons. – Omissioni ingannevoli
- Art. 24 Cod. cons. – Pratiche commerciali aggressive
- Art. 25 Cod. cons. – Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento
- Art. 26 Cod. cons. – Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive
- Art. 27 Cod. cons. – Tutela amministrativa e giurisdizionale