Accesso agli atti: la seconda nota non riapre i termini per l’impugnazione (TAR Campania n. 121 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui il richiedente ribadisce, argomenta e specifica l’interesse all’ostensione di atti già oggetto di accesso non costituisce nuova istanza idonea a far decorrere nuovamente il termine per impugnare il diniego parziale opposto dall’amministrazione. La qualificazione di un atto come nuova istanza non può essere autodeclinata dal soggetto che lo formula. In assenza di fatti oggettivamente nuovi e diversi, la seconda nota integra una mera reiterazione della domanda originaria. Il ricorso proposto oltre il termine decorrente dal primo diniego è pertanto irricevibile, con rilievo officioso della questione in rito.
Il Fatto
La società ricorrente aveva in atto con il Comune un contenzioso civile, pendente davanti al giudice ordinario, conseguente alla risoluzione contrattuale disposta dall’ente. Nel quadro di tale controversia, la società ha presentato in data 4 agosto 2025 un’istanza di accesso agli atti, finalizzata in particolare all’acquisizione di fascicoli personali di due dipendenti comunali e di documentazione relativa alla gestione di un centro di raccolta.
Con nota del 2 settembre 2025 il Comune ha riscontrato l’istanza accogliendola solo in parte: ha trasmesso gli indirizzi di posta elettronica dei dipendenti ai fini della notificazione, ma ha negato l’ostensione dei fascicoli personali, ritenendoli ultronei rispetto all’azione prospettata. La società ha quindi inoltrato il 12 settembre 2025 una nuova nota, qualificata da essa stessa come “nuova istanza di accesso anche ad eventuale integrazione della precedente”, con cui ha ribadito l’interesse all’ostensione. Il ricorso proposto avverso il silenzio rigetto è stato dichiarato irricevibile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affrontato in via preliminare una questione di rito, rilevabile anche d’ufficio ai sensi delle norme del cod. proc. amm. in materia di accesso. Il punto centrale attiene alla decorrenza del termine per impugnare il diniego parziale opposto dall’amministrazione.
Secondo il Tribunale, la società avrebbe dovuto contestare tempestivamente il parziale diniego formulato il 2 settembre 2025 in risposta alla propria originaria e unica istanza del 4 agosto 2025. La successiva nota del 12 settembre non può essere qualificata come nuova istanza, idonea a far decorrere nuovamente il termine per l’impugnativa.
Il Collegio afferma un criterio oggettivo: la qualificazione di un atto come nuova istanza non può essere autodeclinata dal soggetto che lo formula. Occorre verificare se l’atto contenga una prospettazione dell’interesse ostensivo effettivamente diversa e sorretta da fatti nuovi.
Nel caso concreto, la seconda nota si risolve nella contestazione delle ragioni del diniego parziale. In essa sono riargomentate le ragioni già poste a sostegno della richiesta originaria, senza fatti oggettivamente nuovi e diversi. Si tratta, quindi, di una reiterazione della domanda iniziale.
Il Tribunale osserva che la stessa parte ricorrente aveva inteso con il nuovo atto “superare le obiezioni in merito all’interesse all’ostensione”, precisando e chiarendo profili che confermano l’assenza di fatti nuovi. Tali contestazioni avrebbero potuto essere veicolate mediante lo strumento del ricorso giurisdizionale avverso il primo diniego.
Accertata l’irricevibilità, il Collegio non ha esaminato nel merito la controversia né la distinta eccezione di inammissibilità per omessa notifica ai soggetti controinteressati. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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