Obbligo di ricevere l’istanza di protezione internazionale manifestata con PEC prima dell’espulsione (Cass. civ. Sez. 1 n. 11164 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l’Amministrazione ha il dovere di ricevere l’istanza di protezione internazionale anche qualora la manifestazione di volontà dell’interessato sia stata inoltrata a mezzo PEC, cui non sia seguita la presentazione di una formale domanda, e deve inoltrarla al Questore per l’assunzione delle determinazioni di competenza, astenendosi da ogni forma di respingimento e di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta innanzi alle Commissioni designate. Fino a quando non è validamente notificato il provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale, ex art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, non decorre il termine per proporre ricorso e il cittadino straniero conserva il diritto a rimanere nel territorio dello Stato, con la conseguenza che non può essere legittimamente adottato nei suoi confronti il provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera.
Il Fatto
Il giudice di pace di Milano rigettava l’opposizione proposta da un cittadino straniero avverso il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera emesso dal Prefetto, ritenendo il provvedimento legittimo. L’interessato, tuttavia, aveva dedotto di aver manifestato, tramite PEC trasmessa per il tramite di un’associazione, la volontà di presentare domanda di protezione internazionale prima dell’adozione del decreto, comunicandolo alla Questura territorialmente competente.
La Questura, ricevuto l’interessato presso la sezione rifugiati, non aveva dato seguito alla richiesta, ritenendo le sue dichiarazioni inadeguate ai fini del riconoscimento di una forma di protezione. Lo straniero proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme in materia di protezione internazionale e l’illegittimità del rifiuto di ricevere la sua domanda.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i due motivi di ricorso, in quanto connessi, e li ritiene fondati. In primo luogo, richiama il consolidato orientamento secondo cui il cittadino straniero conserva il diritto a rimanere nel territorio dello Stato fino alla valida notifica del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale, non potendo essere legittimamente adottato un provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera prima di tale momento.
Nel caso di specie, il giudice di pace ha omesso di valutare la manifestazione di volontà dell’istante di presentare domanda di protezione internazionale, cui non era seguita la trasmissione dell’istanza al Questore. La Corte rileva come il ricorrente avesse dimostrato di aver trasmesso l’atto a mezzo PEC, richiamando il principio per cui l’Amministrazione ha il dovere di ricevere tale istanza, anche se informale, e di inoltrarla al Questore, astenendosi da ogni forma di respingimento o espulsione.
La Cassazione chiarisce che la PEC costituisce valido strumento per manifestare la volontà di accedere alla procedura di asilo e che la mancata formalizzazione della domanda non esonera l’Amministrazione dal proprio dovere di ricezione. Il diniego implicito, derivante dalla decisione di non procedere alle formalità di cui all’art. 26 del d.lgs. n. 25/2008, non può legittimare l’adozione del provvedimento espulsivo.
In accoglimento del ricorso, la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al giudice di pace di Milano, in diversa composizione, per il riesame anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, affermando il principio per cui la manifestazione di volontà di presentare istanza di protezione internazionale, quand’anche veicolata a mezzo PEC, impone all’Amministrazione di non procedere all’espulsione.
Nota della Redazione
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