Soccorso istruttorio dovuto anche su CILA in sanatoria e permesso di costruire (TAR Sicilia n. 3723 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione è onerata del soccorso istruttorio nei confronti di chi richiede il rilascio di un titolo abilitativo, dovendo facilitare la definizione del procedimento in applicazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e dell’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990. Tale istituto costituisce un principio generale del procedimento amministrativo, operante anche al di fuori delle procedure comparative e in assenza di esigenze di accelerazione o di par condicio. Il diniego di un titolo paesaggistico fondato su carenze documentali, senza previa richiesta di integrazione, è pertanto illegittimo, e l’ordine di demolizione che su di esso si fonda ne eredita il vizio per illegittimità derivata. Il provvedimento repressivo è inoltre viziato per difetto di motivazione quando non espliciti le ragioni per cui l’opera richieda il permesso di costruire anziché la CILA, non potendo le difese processuali dell’ente integrare la motivazione dell’atto. Il soccorso istruttorio è dovuto anche nel procedimento di controllo della CILA in sanatoria, non sfuggendo quest’ultima ai poteri repressivi del Comune.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato al Comune una CILA in sanatoria per regolarizzare una tettoia realizzata su terreno di sua proprietà e, contestualmente, ha chiesto alla Soprintendenza l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167, commi 5, e 181, comma 1-quater, d.lgs. n. 42/2004. La Soprintendenza ha negato il nulla osta per asserita incompletezza documentale; il Comune ha quindi ingiunto la demolizione, rilevando la mancanza del titolo di proprietà, l’incertezza sulla pertinenza del cortile e il diniego paesaggistico. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti e, dopo aver ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza, ha presentato nuova CILA, dichiarata inammissibile dal Comune per carenze documentali. Ha proposto due ricorsi per motivi aggiunti avverso la reiterazione dell’ordine demolitorio e la nota di inammissibilità della seconda CILA.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso introduttivo per la fondatezza del secondo e del terzo motivo, nella parte in cui lamentano la carenza di motivazione e la mancata attivazione del soccorso procedimentale. Quanto al diniego della Soprintendenza, l’atto indicava di aver richiesto integrazioni documentali, ma a fronte della specifica contestazione dell’istante l’amministrazione, costituita, nulla ha controdedotto: l’impugnativa è quindi ricevibile e, nel merito, fondata.

Il Tribunale richiama il principio per cui l’amministrazione è onerata del soccorso istruttorio, dovendo facilitare lo svolgimento dell’attività amministrativa in favore del privato in applicazione dell’art. 97 Cost. (TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1470 del 2020), e per cui l’incompletezza documentale avrebbe dovuto indurre la p.a. a chiedere chiarimenti e integrazioni (Cons. Stato sez. II n. 5392 del 2020). L’istituto, previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, è qualificato come principio generale del procedimento e trova massima applicazione al di fuori dei procedimenti comparativi, senza necessità di par condicio o di accelerazione, consentendo all’istante di rimediare a omissioni e irregolarità della documentazione.

L’ordine demolitorio del Comune è illegittimo per illegittimità derivata dal diniego paesaggistico, oltre che per mancata attivazione del soccorso istruttorio e per difetto di motivazione. Sul punto il Collegio rileva che il Comune non ha spiegato perché l’opera richieda il permesso di costruire anziché la CILA, e che le difese processuali tese a dimostrare l’inidoneità dello strumento non possono sostituire il contenuto dell’atto, di cui costituiscono inammissibile motivazione postuma.

Il primo ricorso per motivi aggiunti è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, trattandosi di atto meramente confermativo. Il secondo è inammissibile nella parte relativa all’ordine demolitorio, anch’esso confermativo per il ricorrente, e fondato quanto alla nota di inammissibilità della seconda CILA, adottata a fronte di carenze meramente documentali senza soccorso istruttorio. È invece rigettato il motivo sull’intervenuto consolidamento degli effetti per decorso dei trenta giorni, non sfuggendo la CILA ai poteri repressivi del Comune nell’ambito della vigilanza di cui all’art. 27 d.p.r. n. 380/2001 (Cons. St. sez. VI n. 5270 del 2025). Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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