Voto di lista valido anche con preferenza errata per elezione concomitante (Cons. Stato n. 4106 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il voto di lista espresso con la croce sul contrassegno è valido ogni volta che la volontà dell’elettore sia desumibile, a norma dell’art. 41, comma 1, l.r. Valle d’Aosta n. 3/1993, anche se nel riquadro delle preferenze sia indicato un candidato della stessa lista presentatosi in una elezione concomitante, con imperfezioni nella trascrizione del nominativo. L’erronea indicazione nominativa costituisce frutto di confusione involontaria e non segno volontario di riconoscimento della scheda, salvo che la preferenza si traduca in un nome del tutto estraneo alle competizioni o di fantasia. Resta invece nulla la scheda recante scritte o segni estranei alle esigenze espressive del voto, privi di ragionevole spiegazione, perché oggettivamente idonei a manifestare la volontà di riconoscersi. Nel rito elettorale il verbale di scrutinio è sintetico e non analitico: non deve descrivere le singole schede annullate, essendo sufficiente il rinvio alla disposizione applicata e l’inserimento nel plico delle schede nulle.

Il Fatto

Due elettori e un candidato impugnavano davanti al TAR Valle d’Aosta l’atto di proclamazione degli eletti del consiglio regionale, deducendo la nullità di alcune schede attribuite alla lista Alleanza Verdi e Sinistra. La correzione del risultato avrebbe determinato, per effetto del maggiore resto, l’assegnazione di un ulteriore seggio e la proclamazione del candidato ricorrente.

I controinteressati, una candidata e un partito, si costituivano e proponevano ricorso incidentale, lamentando la mancata assegnazione di voti alla propria lista. Il TAR accoglieva i primi quattro motivi del ricorso principale e respingeva il ricorso incidentale, prescindendo dall’eccezione di irricevibilità di quest’ultimo. Proponevano appello i soccombenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla validità di due schede annullate dall’ufficio di scrutinio. Entrambe recavano la croce sul contrassegno della lista, circostanza non contestata, e indicavano nel riquadro delle preferenze nominativi riferibili a candidati della stessa lista nelle contestuali elezioni comunali, con inversioni e contrazioni dei cognomi.

Secondo il Consiglio di Stato la sentenza di primo grado ha correttamente applicato l’art. 41, comma 1, l.r. n. 3/1993, che impone di ammettere la validità del voto ogni volta che possa desumersi la volontà effettiva dell’elettore. Gli errori sono storpiature innocue, presumibilmente neppure consapevoli, e non smentiscono la scelta della lista né valgono come segno di riconoscimento. Richiamando un proprio precedente (Cons. Stato, Sez. V, n. 459 del 2006), il Collegio conferma che l’erronea indicazione nominativa dovuta alla contestualità delle consultazioni è frutto di confusione involontaria.

Il principio è raccordato all’art. 57 d.P.R. n. 570/1960: in caso di preferenza a favore di candidato di lista diversa, il voto di lista resta valido mentre la preferenza è inefficace (Cons. Stato, Sez. II, n. 1096 del 2022). A maggior ragione ciò vale quando la preferenza riguardi un candidato della stessa lista in diversa elezione, purché non si traduca in un nome estraneo o di fantasia.

Il secondo motivo è inammissibile, perché la sentenza non ha dichiarato irricevibile il ricorso incidentale ma solo richiamato l’eccezione in via assorbente: le argomentazioni sui termini sono mero obiter, non impugnabile (Cass. n. 7995 del 2022). Il terzo e il quarto motivo, sul ricorso incidentale, sono infondati: la dicitura “voto” e la correzione materiale con la scritta “no” integrano segni di riconoscimento non giustificati (Cons. Stato, Sez. V, n. 142 del 2016, n. 1688 del 2016, n. 3210 del 2010), perché l’elettore che sbaglia deve chiedere la sostituzione della scheda.

Il quinto motivo è ammissibile ma infondato: i verbali di scrutinio non devono descrivere analiticamente le schede annullate, bastando il rinvio alla norma e l’inserimento nel plico previsto dall’art. 44, comma 1, lett. b), l.r. n. 3/1993. L’appello è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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