Riconoscimento titolo estero di medico e motivazione per relationem sulla misura compensativa (Cons. Stato n. 2189 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che subordina il riconoscimento di un titolo professionale estero a misura compensativa può essere motivato per relationem mediante il richiamo alla determinazione della conferenza di servizi resa su un titolo identico, ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 206/2007, che esime dall’indizione di una conferenza autonoma quando la domanda concerne titoli identici a quelli già esaminati. La parte che intenda contestare la legittimità del diniego o della compensazione deve impugnare anche quel segmento motivazionale, non potendo limitare le censure al diverso precedente amministrativo richiamato. L’omessa impugnazione della ratio autonomamente idonea a sorreggere il provvedimento determina l’inammissibilità delle doglianze per difetto di interesse. Il giudice di appello che rilevi un errore di fatto nella sentenza di primo grado, consistente nell’affermare l’assenza di un richiamo in realtà presente nel provvedimento, deve riformare la decisione.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al Ministero della Salute il riconoscimento del titolo di medico chirurgo conseguito in Perù, per esercitare la professione in Italia. Con decreto ministeriale l’amministrazione ha subordinato il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale su alcune materie cliniche, richiamando le determinazioni assunte in una conferenza di servizi su un titolo analogo.
Il TAR Lazio, con sentenza in forma semplificata, ha accolto il ricorso e rimesso il procedimento all’amministrazione, rilevando la carenza di istruttoria e la mancata comparazione del percorso di studi. Il Ministero ha appellato, deducendo il travisamento della motivazione del provvedimento e l’omessa considerazione, da parte del primo giudice, del richiamo alla conferenza di servizi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del contenuto del decreto impugnato. Il provvedimento richiama espressamente l’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 206/2007 e la determinazione della conferenza di servizi resa su un titolo analogo. Il TAR aveva invece affermato che quel richiamo mancava: affermazione smentita per tabulas dal testo del decreto.
Da qui il rilievo di un errore di fatto rilevabile ictu oculi. Poiché quella era l’unica ratio decidendi a sostegno della pronuncia di primo grado, essa viene travolta e l’illegittimità del provvedimento, sotto tale angolo visuale, resta esclusa.
Sul piano processuale, il Collegio osserva che il ricorrente non ha mai menzionato nel ricorso introduttivo la determinazione del 2021, limitandosi a censurare il richiamo alla diversa conferenza relativa a un medico di altra nazionalità. Quella delibera del 2021 è invece pertinente alla sua posizione e integra una motivazione per relationem, stante la stretta analogia dei profili curriculari. L’omessa impugnazione sotto questo specifico profilo rende inammissibili le critiche, non essendo stata contestata una ratio autonomamente idonea a sorreggere la decisione amministrativa.
Il Collegio soggiunge che l’appellato non ha formalmente riproposto i profili censori assorbiti dalla pronuncia di primo grado, come avrebbe dovuto a norma dell’art. 101 c.p.a.. Per queste ragioni processuali il giudice non può soffermarsi sui profili di mancata differenziazione dello scrutinio amministrativo, attesa la definitività del provvedimento nella parte in cui motiva l’applicazione delle misure compensative.
L’appello è quindi accolto, la sentenza riformata e il ricorso di primo grado respinto, con condanna dell’appellato alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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