Voto numerico nelle prove concorsuali e insindacabilità del merito tecnico (TAR Lombardia n. 3716 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il voto numerico attribuito dalle commissioni esaminatrici alle prove scritte o orali di un concorso pubblico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione, contenendo in sé la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni o chiarimenti. Tale motivazione numerica risponde a un principio di economicità amministrativa e assicura chiarezza e graduazione delle valutazioni. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della legittimità e incontra il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto. La predeterminazione dei criteri di valutazione è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e non è sindacabile salvo che sia ictu oculi inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. La censura che miri a proporre una diversa valutazione dell’elaborato è inammissibile, perché introduce una cognizione del merito preclusa al giudice.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso ordinario per titoli ed esami a 2.004 posti per il profilo professionale DSGA (area D del personale ATA), indetto con D.M. 18 dicembre 2018, n. 863 e successivo D.D.G. 20 dicembre 2018, n. 2015. Superata la prova preselettiva, non superava la prima prova scritta, svolta il 5 novembre 2019, riportando un punteggio di 18,5/30, inferiore al minimo di 21/30 previsto dal bando.
La candidata impugnava l’esito espulsivo, la griglia di valutazione pubblicata il 17 ottobre 2019, la traccia e i verbali della sottocommissione, deducendo ingiustizia manifesta, illogicità, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e disparità di trattamento. Il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia si costituivano con memoria di mero stile. La domanda cautelare era rigettata con ordinanza n. 1391 dell’11.11.2020.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta due questioni: la ricevibilità del ricorso e il merito delle censure. Sul primo punto rileva che il ricorso è stato notificato il 4 ottobre 2020, mentre la candidata aveva avuto conoscenza dell’esclusione dagli orali il 9 giugno 2020; il gravame è pertanto irricevibile per tardività, come già rilevato in sede cautelare.
Nel merito, il ricorso è comunque infondato. Il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui il voto numerico sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione e contiene in sé la motivazione, senza bisogno di glosse o segni grafici sugli elaborati. La Corte costituzionale ha qualificato tale regola come diritto vivente (sentenze n. 20 del 2009 e n. 175 del 2011).
Quanto alla griglia di valutazione, il Collegio osserva che non vengono dedotte censure specifiche volte a stigmatizzarne l’irragionevolezza o la manifesta erroneità. Le doglianze si appuntano sul giudizio espresso a valle, ma il sindacato di legittimità non può trasmodare in un rifacimento del giudizio della commissione. La censura che proponga una diversa valutazione dell’elaborato è quindi inammissibile.
Non contestati i criteri predeterminati con la griglia, è precluso al Collegio sindacare il merito della valutazione, che appare sufficientemente motivata con riferimento ai criteri e alla loro applicazione mediante voto numerico. Il Tribunale conferma l’orientamento cautelare e richiama i precedenti che escludono elementi di illogicità rispetto ai punteggi e alla griglia. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della novità della fattispecie e della limitata attività difensiva.
Nota della Redazione
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