Voto di laurea e sindacato sul giudizio individuale del relatore (TAR Lombardia n. 3715 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione della prova finale per il conseguimento del diploma è espressione di discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile in sede giurisdizionale solo per contrasto con il principio di ragionevolezza o per difetto di motivazione. Il giudizio sul lavoro svolto espresso dal relatore o dai tutor linguistici non costituisce atto prodromico della valutazione finale e resta assorbito nella decisione collegiale della Commissione, unica autorità abilitata a esprimere il voto. Le censure che si appuntino esclusivamente sulle valutazioni individuali dei commissari, senza investire il giudizio collegiale, sono pertanto inammissibili. La verbalizzazione del solo voto complessivo è sufficiente ai fini della pubblicità esterna dei lavori.
Il Fatto
Il ricorrente si immatricola al corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione linguistica presso una Scuola Superiore per Mediatori Linguistici. Consegue una media di 101/110 e, all’esito della discussione della dissertazione finale, ottiene un punteggio di 103/110.
Dopo aver acquisito i verbali di valutazione redatti dalla relatrice e dai tutor linguistici, il ricorrente contesta il giudizio di “insufficiente” espresso dalla relatrice sulla dissertazione, che ritiene fondato sul comportamento tenuto durante la redazione dell’elaborato e non sul contenuto del lavoro. Chiede quindi l’annullamento del diploma, deducendo violazione del Regolamento didattico e eccesso di potere per travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta. L’istanza di autotutela resta senza riscontro e il Ministero si costituisce con memoria di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il voto di laurea è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile quando si ponga in contrasto con il principio di ragionevolezza o sia frutto di difetto di motivazione, richiamando Cons. Stato Sez. VI n. 567/2019, TAR Lazio n. 8394/2024 e TAR Toscana n. 352/2019. Rileva però che nel caso concreto le censure si appuntano sul giudizio individuale della relatrice, ritenuto illogico e contraddittorio rispetto ai giudizi “discreti” dei tutor.
Il percorso argomentativo muove dalla disciplina regolamentare. La votazione della prova finale è formulata collegialmente dalla Commissione ed è espressa in centodecimi; il risultato è costituito dalla media dei voti degli esami, dai giudizi delle prove di idoneità e dalla valutazione della dissertazione. Il Regolamento non prevede che il giudizio finale sia preceduto da valutazioni o proposte dei docenti tutor.
Da qui la conclusione del Collegio: le valutazioni individuali dei tutor, anche quando anticipino considerazioni sul lavoro svolto, possono mutare a seguito della discussione orale e restano comunque assorbite dal giudizio dell’organo collegiale. La lesione della posizione giuridica del ricorrente discende esclusivamente dal giudizio espresso collegialmente dalla Commissione.
Avverso tale giudizio il ricorrente non formula alcuna censura specifica. Il Collegio richiama quindi l’indirizzo per cui la Commissione d’esame è l’unica autorità abilitata a esprimere il voto secondo la propria discrezionalità tecnica (Cons. Stato Sez. VI n. 4567/2013, richiamata da TAR Veneto n. 765/2022) e che la separata enunciazione dei punteggi dei singoli commissari ha valore di formalità interna, essendo i giudizi sufficientemente documentati con il voto complessivo finale (Cons. Stato Sez. VI n. 8122/2023).
I motivi, in quanto incentrati su un profilo estraneo al focus della valutazione, sono pertanto respinti. Il ricorso è dichiarato infondato, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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