Iscrizione in white list non impedisce nuova informativa interdittiva in executio (C.G.A.R.S. n. 815 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione di un’impresa nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, disposta dalla Prefettura in esecuzione di una sentenza che abbia annullato i precedenti dinieghi, non integra un avviso liberatorio in favore dell’impresa. La pubblica amministrazione conserva il potere di svolgere una nuova istruttoria e di adottare una successiva informativa interdittiva ex art. 91 d.lgs. n. 159/2011, purché rispetti le garanzie partecipative e motivi in ordine al quadro indiziario attuale. Il mero decorso del tempo non affievolisce il valore indiziante di un elemento fattuale pregresso, in assenza di fatti di segno opposto che ne elidano la valenza pregiudizievole. Il rapporto di parentela e la frequentazione tra i vertici dell’impresa e soggetti contigui ad associazioni mafiose rilevano secondo la logica del “più probabile che non”.

Il Fatto

Nei confronti di una società la Prefettura aveva adottato un provvedimento di diniego dell’iscrizione alla white list, fondato sulla coincidenza tra la sede legale e la residenza di una socia, convivente con un soggetto gravato da precedenti penali e di polizia. Il provvedimento non veniva impugnato. La società presentava quindi istanze di aggiornamento e riesame ex art. 91 d.lgs. n. 159/2011, che si concludevano con ulteriori dinieghi e con informazioni interdittive.

Due ricorsi, riuniti, venivano respinti dal TAR. Il C.G.A.R.S., con la sentenza n. 847/2022, accoglieva l’appello e annullava i provvedimenti prefettizi per violazione delle garanzie partecipative. In esecuzione del giudicato la Prefettura iscriveva la società nella white list, avviava poi il procedimento di cancellazione ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 e, all’esito dell’audizione e delle osservazioni difensive, adottava nuova informativa interdittiva con contestuale cancellazione. Il TAR Catania respingeva il ricorso; la società appellava.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. Sul primo motivo, l’appellante lamenta contraddittorietà e difetto di istruttoria, per essere la nuova interdittiva fondata su elementi risalenti a oltre un decennio e già superati con l’iscrizione in white list. La Corte rileva che la Prefettura aveva iscritto la società unicamente per eseguire il giudicato, senza riesaminare i fatti, e che solo in forza di tale convincimento aveva poi svolto la nuova istruttoria. Non è dunque configurabile alcuna contraddizione tra l’iscrizione interinale e il provvedimento adottato dopo il pieno contraddittorio.

Quanto all’attualità del quadro indiziario, il Collegio esclude che l’iscrizione in white list costituisse un avviso liberatorio e che l’onere di allegare elementi controindicati attuali gravasse sull’amministrazione. Poiché l’iscrizione era avvenuta solo in esecuzione dell’ordine del giudice, la Prefettura non aveva formulato alcun nuovo giudizio prognostico.

Nel merito degli indizi, la Corte afferma che il mero decorso del tempo non affievolisce il valore indiziante del singolo elemento fattuale, in assenza di fatti di segno opposto. La sentenza assolutoria del giudice penale del 2015, pur favorevole, dava comunque atto di notevoli e durevoli rapporti tra il soggetto e esponenti dell’organizzazione mafiosa operante sul territorio. Le frequentazioni non lontane nel tempo rafforzano l’assunto. Rilevano inoltre la nuova sede legale coincidente con quella di una società riferibile al medesimo soggetto e la distanza di appena venti metri tra la precedente abitazione della socia e la nuova residenza, con i due indirizzi che delimitano esternamente un immobile unico.

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’amministrazione può valorizzare il rapporto di parentela tra titolari, soci e amministratori e soggetti affiliati, quando per natura e intensità lasci ritenere, secondo la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una regia familiare o che le sue decisioni possano essere influenzate dalla mafia. Né le denunce di fatti illeciti subiti valgono come prova di contegno collaborativo. Infine, le misure di prevenzione collaborativa risultano motivate come inapplicabili, non ricorrendo mere situazioni di contiguità occasionale. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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