Condanne penali e accesso alla stabilizzazione: legittima l’esclusione dal corso-concorso (TAR Puglia n. 1272 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando che richiede di non aver riportato condanne penali ostative alla costituzione del rapporto di impiego pubblico va letta in parallelo con i requisiti di mantenimento dello status di dipendente e ricomprende i reati che, per legge, impediscono l’assunzione. La lex specialis opera una valutazione ex ante di gravità dei reati, quale autovincolo a garanzia della par condicio competitorum, e non impone all’amministrazione alcuna autonoma e specifica valutazione in concreto. Il beneficio della sospensione condizionale della pena non elide il requisito, né è invocabile l’art. 166, comma 2, cod. pen., poiché il bando ha già compiuto la valutazione di compatibilità. L’estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. richiede la declaratoria costitutiva del giudice dell’esecuzione, non maturando ex se per il solo decorso del tempo. La disparità di trattamento non è deducibile senza prova dell’identità di situazione, né si può invocare a proprio favore l’illegittimità perpetrata nei confronti di altri.
Il Fatto
L’A.R.I.F. ha approvato un avviso di selezione mediante corso-concorso per la stabilizzazione di 110 unità di personale, ai sensi dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017. Un dipendente, legato all’Agenzia da contratti a tempo determinato reiteratamente prorogati, ha presentato domanda per due categorie, allegando il certificato dei carichi pendenti.
L’Agenzia lo ha escluso con nota del 25 maggio 2021, in ragione di una citazione diretta a giudizio per il reato di cui all’art. 483 cod. pen. accertato nel dicembre 2017. Ha poi confermato l’esclusione sull’istanza di autotutela e, con nota del 23 luglio 2021, ha integrato il provvedimento richiamando due condanne irrevocabili, per rapina e per lesioni e violenza privata, non dichiarate in domanda. Il ricorrente ha impugnato gli atti con ricorso e motivi aggiunti, dolendosi della violazione delle prescrizioni del bando, del principio di non colpevolezza e del divieto di integrazione postuma della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sulla delibera di proroga dei contratti: la stretta connessione e interdipendenza della proroga con la procedura di stabilizzazione radica la giurisdizione del giudice amministrativo. Nel merito, il ricorso è infondato.
Il profilo dirimente investe l’art. 1 dell’avviso pubblico, che impone di non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di impiego. La clausola, per il parallelismo tra requisiti di accesso e di mantenimento dello status, va riferita ai reati che per legge costituiscono impedimento all’assunzione, tra cui quelli che comportano la destituzione ai sensi dell’art. 85 d.P.R. n. 3/1957. La rapina è espressamente contemplata dalla lettera a) della norma, richiamata dall’art. 1, comma 2, lettera g), del bando.
Quanto alla lamentata assenza di valutazione in concreto, il riferimento della lex specialis alle sole condanne ostative comporta la ragionevole valutazione ex ante, operata come autovincolo a garanzia della parità tra i concorrenti e della certezza dell’azione amministrativa.
Il beneficio della sospensione condizionale non muta l’esito: la posizione del ricorrente è aggravata dalla non completa dichiarazione in domanda e dalla pendenza del procedimento per falsità ideologica in atto pubblico, perpetrata in danno della stessa Agenzia. Sull’eccezione di estinzione ex art. 167 cod. pen., il Collegio richiama l’orientamento prevalente sulla necessità della pronuncia espressa del giudice dell’esecuzione: il casellario giudiziale documenta i precedenti e l’amministrazione ne ricava le informazioni utili, con onere del candidato di far constatare per tempo la propria situazione aggiornata.
È infine infondata la censura di disparità di trattamento, mancando la prova dell’identità di situazione, mentre la nota del 23 luglio 2021 integra la motivazione con autonomo provvedimento in sede sostanziale e non giudiziale. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 166 c.p. – Effetti della sospensione
- Art. 167 c.p. – Estinzione del reato
- Art. 483 c.p. – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico