Zona rossa Covid, deroga alle attività produttive e prevalenza del diritto alla salute (TAR Lombardia n. 2354 del 12.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La deroga alle misure di sospensione delle attività lavorative nelle c.d. zone rosse, prevista dall’art. 1, comma 2, d.P.C.M. 1 marzo 2020, ha carattere soggettivo e tassativo: si applica ai soli soggetti che svolgono funzioni pubbliche e non ammette interpretazioni estensive a favore di imprese private, salvo che i soggetti le cui attività sono ritenute indifferibili abbiano richiesto una deroga specifica. I limiti alle attività di impresa, fino alla chiusura, sono ammessi a tutela della salute pubblica e privata anche quando comportano danni economici, poiché il diritto alla salute prevale su ogni altro diritto costituzionalmente tutelato. L’assenza di prova delle misure di tutela sanitaria adottate dal datore di lavoro giustifica la scelta dell’autorizzazione giornaliera e nominativa, espressione del principio di prevenzione del rischio. La mancanza di contiguità territoriale con i focolai non è ragione sufficiente per eliminare le misure limitative della circolazione.
Il Fatto
La ricorrente gestisce un’officina per la riparazione di automezzi pesanti in un Comune incluso nella c.d. zona rossa dall’allegato 1 al d.P.C.M. 1 marzo 2020. Ha chiesto alla Prefettura di essere autorizzata a svolgere l’attività e a far entrare i propri lavoratori nel Comune, ottenendo più dinieghi (2, 3 e 6 marzo 2020).
Ha impugnato i dinieghi e, con motivi aggiunti, l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21.2.2020, i d.P.C.M. del 23.2.2020 e 1.3.2020, chiedendo anche il risarcimento del danno per il periodo di sostanziale interruzione, dal 24.2.2020 al 7.3.2020.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La ricorrente chiede l’estensione dell’art. 1, comma 2, d.P.C.M. 1.3.2020, che esenta dalle misure il personale delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle forze armate. Il Collegio ritiene che l’eccezione sia di carattere soggettivo e riguardi solo determinati soggetti che svolgono funzioni pubbliche.
L’estensione sarebbe stata possibile solo se i soggetti le cui attività sono ritenute necessarie avessero chiesto una deroga per la ricorrente, al fine di garantire la funzionalità dei mezzi. La tassatività dell’eccezione non ammette interpretazioni estensive. Della richiesta di intervento sui mezzi delle forze di polizia non vi è prova per i dinieghi impugnati; dove la prova sussiste, la Prefettura ha autorizzato.
Il secondo motivo è infondato. Le ordinanze non hanno disposto la concentrazione dei malati, ma hanno limitato la circolazione delle persone nella zona rossa per ridurre la propagazione del contagio. Il capannone era raggiungibile da lavoratori residenti nel Comune, potenzialmente malati, e da lavoratori provenienti da aree esterne: la possibile promiscuità avrebbe reso inutile la zona separata. Manca prova che tutti i lavoratori provenissero da un’unica area, così come manca certificazione medica o accordo con le rappresentanze dei lavoratori sulla sicurezza.
Il terzo motivo è infondato. Sono ammesse limitazioni alle attività di impresa fino alla chiusura, anche con danni economici, perché il diritto alla salute prevale sugli altri diritti costituzionalmente tutelati. Solo l’assenza di ragioni sanitarie avrebbe potuto rendere legittimo l’affollamento sul luogo di lavoro. La scelta dell’autorizzazione giornaliera e nominativa risponde al principio di prevenzione del rischio, principio generale in materia di salute pubblica.
Il ricorso per motivi aggiunti è infondato. La creazione di zone rosse fu una risposta epidemiologica adottata nell’imminenza di una malattia sconosciuta. La mancanza di contiguità con i focolai non basta, perché la ricorrente non ha provato di garantire un ambiente scevro da rischi sanitari nel breve periodo di interruzione. Quanto alla dedotta disparità con le attività limitrofe, non emergono elementi di sviamento dei poteri prefettizi. I ricorsi sono respinti, con spese compensate.
Nota della Redazione
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