Offerta anomala, giustificazioni incoerenti non superano la verifica di congruità (TAR Lombardia n. 2355 del 12.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le giustificazioni dell’offerta anomala assolvono la funzione di dimostrare la sostenibilità dell’offerta solo se restituiscono dati certi e coerenti sul costo della manodopera, elemento essenziale dell’offerta economica. La stazione appaltante non può ritenere congrua un’offerta quando il numero degli addetti indicati in giustificazione diverge radicalmente da quello dichiarato nell’offerta tecnica e quando il monte ore è calcolato in modo erroneo, così da alterare il costo complessivo. Le dichiarazioni prive di riscontro documentale, incoerenti con le precedenti giustificazioni, non integrano la prova della serietà dell’offerta. La riapertura del subprocedimento su istanza di autotutela esaurisce il potere discrezionale dell’amministrazione, sicché il giudice, accertata l’illegittimità, può disporre l’aggiudicazione in favore del ricorrente e il subentro nel contratto.

Il Fatto

La Fondazione Stelline indice una procedura ristretta per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di restauro del Palazzo delle Stelline, per un importo a base di gara di euro 17.706.093,83. All’esito della valutazione, la graduatoria colloca al primo posto il raggruppamento aggiudicatario e al secondo il raggruppamento ricorrente, con un distacco di pochi centesimi. Avviata la verifica di congruità dell’offerta del primo classificato, il RUP ne ritiene la serietà e la sostanziale affidabilità, e la gara viene aggiudicata.

I secondi classificati, acquisita la documentazione con l’accesso agli atti, contestano il giudizio di congruità e chiedono l’annullamento dell’aggiudicazione. Esperita l’istanza di autotutela, la stazione appaltante richiede ulteriori chiarimenti all’aggiudicatario e poi li rigetta, confermando l’aggiudicazione; avverso tale diniego è proposto ricorso per motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti, perché investono la medesima questione: la congruità del costo della manodopera esposto nell’offerta economica e “giustificato” nel subprocedimento ex art. 97 del d.lgs. n. 50/2016.

Dalla relazione del 20 febbraio 2024 emerge una tabella con il numero degli addetti per qualifica, il monte ore e il costo orario, per un totale di 72 operai; nell’offerta tecnica il concorrente aveva invece dichiarato la presenza media di 27 maestranze. Un numero più che doppio di addetti incide fortemente sul costo della manodopera, incrementando i costi dichiarati e riducendo l’utile fino ad azzerarlo.

Il Collegio rileva che quanto dichiarato in offerta e quanto precisato nelle giustificazioni non risponde a criteri di certezza e coerenza. Il numero degli addetti non è distinto per tipologia di attività e il riferimento al cronoprogramma è inconferente, contenendo esso la sola rappresentazione dei tempi delle lavorazioni. Le giustificazioni restano affidate a mere dichiarazioni non documentate, incoerenti con quanto esposto nell’offerta e nelle precedenti giustificazioni, ove il numero degli addetti è indicato in 82.

A ciò si aggiunge l’erroneità del calcolo del monte ore, quantificato in circa 2300 ore, laddove dai dati indicati dall’aggiudicatario risulta un totale sensibilmente maggiore, pari a 2720 ore. Non è in discussione il costo orario, ma il numero complessivo degli addetti e il relativo monte ore, che incidono sulla sostenibilità dell’offerta, considerato il divario tra quanto dichiarato (euro 4.665.504,00) e quanto ricavabile dalle giustificazioni (euro 6.168.291,20).

Il RUP, con l’ausilio della Commissione, non ha preso posizione su tali profili, esponendo valutazioni su aspetti diversi; anche in sede di autotutela ha ritenuto attendibile l’offerta obliterando le duplici giustificazioni richieste dalla stessa stazione appaltante. Il modus procedendi è giudicato non lineare e inefficace. Poiché l’amministrazione, in due occasioni, ha completato l’esercizio della propria discrezionalità, non residua spazio per ulteriori determinazioni: il giudice dispone l’annullamento dell’aggiudicazione e della successiva conferma, l’aggiudicazione in favore del ricorrente e il subentro nel contratto, previa declaratoria di inefficacia (cfr. Cons. Stato n. 1321/2019).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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