Zone industriali non idonee agli impianti FER e integrazione postuma della motivazione (Cons. Stato n. 5154 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le linee guida statali per la localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili impongono che le aree non idonee siano individuate in modo specifico e puntuale, in relazione a caratteristiche intrinseche del sito. È pertanto illegittima la delibera comunale che escluda in via generale e astratta le zone industriali dalla localizzazione di impianti FER, ponendosi in contrasto con l’art. 3.1 della legge regionale n. 16 del 2011, che consente l’individuazione di aree non idonee nelle zone agricole. Il diniego opposto a una procedura abilitativa semplificata non può fondarsi su ragioni addotte dall’amministrazione solo nel corso del giudizio: si tratta di inammissibile integrazione postuma della motivazione. La qualificazione legislativa di un’area come idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021 prevale sulla contraria previsione urbanistica comunale.

Il Fatto

La società ricorrente presenta al Comune un’istanza di procedura abilitativa semplificata per la costruzione di un impianto fotovoltaico su un terreno ricadente in zona omogenea D3, area di ampliamento industriale e artigianale. Il Comune nega l’assenso con determinazione motivata dal contrasto del progetto con la deliberazione consiliare che aveva individuato le zone industriali come aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonti rinnovabili.

La società impugna il diniego e la presupposta delibera davanti al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che accoglie il ricorso e annulla gli atti. Il Comune propone appello, deducendo l’omessa pronuncia sul difetto di legittimazione attiva della società, il divieto di artificioso frazionamento del progetto e la conformità della delibera alle linee guida regionali e statali.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Sul primo motivo, relativo alla legittimazione ad agire, la Sezione ribadisce che essa va verificata in astratto sulla base della causa petendi e che il provvedimento di diniego è indirizzato proprio nei confronti della società istante. Quanto alla legittimazione sostanziale, la PAS è ascritta al genus della SCIA: il Comune, nel termine di trenta giorni, deve accertare anche le condizioni soggettive di presentazione della dichiarazione, pena il perfezionamento della fattispecie legittimante.

Nel caso concreto, la società aveva dichiarato la disponibilità dell’area e il Comune non aveva opposto alcun rilievo su tale profilo entro il termine, limitandosi a contestare la non idoneità oggettiva del sito. La difesa incentrata sulla mancanza di titolo costituisce quindi motivazione postuma e il motivo è infondato.

Il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili e comunque infondati. L’appello, pur essendo a critica libera ai sensi dell’art. 91 c.p.a., non esonera dall’indicazione di specifiche censure ex art. 101 c.p.a.: la mera riproposizione dei motivi di primo grado non è sufficiente. Nel merito, l’unico motivo del diniego risiede nel contrasto con la delibera consiliare, e solo in giudizio il Comune ha dedotto l’artificioso frazionamento del progetto.

La Sezione conferma inoltre la qualificazione dell’area come idonea: il sito dista meno di 300 metri da un’autostrada e rientra tra le aree adiacenti alla rete autostradale qualificate come idonee dall’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021, nonché dall’art. 22-bis del medesimo decreto. Tale statuizione non è stata oggetto di specifica impugnazione e da sola sostiene il rigetto. La previsione urbanistica comunale si pone in contrasto con la qualificazione legislativa, con assorbimento delle restanti censure. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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