Espropriazione per pubblica utilità e garanzie partecipative nel progetto definitivo (Cons. Stato n. 122 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento espropriativo, quando i destinatari delle comunicazioni sono in numero superiore a cinquanta, le garanzie partecipative sono legittimamente assolte mediante pubblico avviso affisso all’albo pretorio e pubblicato su quotidiani a diffusione nazionale e locale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001. La comunicazione individuale dell’avvenuta dichiarazione di pubblica utilità costituisce adempimento idoneo a rendere conoscibile il provvedimento che incide in concreto sulla sfera del privato. Le valutazioni in ordine alla riduzione del sacrificio imposto al proprietario e alla configurabilità di una interclusione del fondo rientrano nella discrepanzialità tecnica dell’amministrazione procedente e non sono sindacabili nel merito, ove non presentino profili manifesti di irragionevolezza o erroneità. L’impugnazione del decreto ministeriale di approvazione del progetto definitivo è irricevibile se proposta oltre il termine decorrente dalla pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento, che ha reso accessibili gli atti ai controinteressati.
Il Fatto
La proprietaria di un terreno interessato dalla realizzazione del raddoppio di una tratta ferroviaria impugnava davanti al TAR Lazio il decreto di occupazione d’urgenza e occupazione temporanea, la delibera con cui il referente di progetto della società concessionaria aveva approvato il progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il decreto direttoriale ministeriale di approvazione del progetto e la determinazione conclusiva della conferenza di servizi sulle opere aggiuntive.
Il TAR, con sentenza n. 2405/2025, dichiarava in parte irricevibile il ricorso introduttivo, in relazione al decreto ministeriale, e per il resto lo respingeva insieme ai motivi aggiunti. La ricorrente proponeva appello articolando quattro motivi, lamentando l’erronea individuazione dell’atto lesivo, la violazione delle garanzie partecipative, la sproporzione dell’esproprio e l’omessa considerazione delle prescrizioni ambientali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente l’appello. Sul primo motivo, il Consiglio di Stato rileva che la società incaricata, nell’interesse del concessionario, aveva comunicato alla ricorrente l’avvenuta dichiarazione di pubblica utilità mediante raccomandata al luogo di residenza, restituita per compiuta giacenza. Le garanzie partecipative risultano, inoltre, rispettate nel corso dell’intero procedimento, come dimostrato dalla presentazione di osservazioni al progetto: ciò in applicazione dell’art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001, che consente il ricorso al pubblico avviso quando i destinatari superano cinquanta.
Sul secondo motivo, la Corte esclude ogni palese sproporzione. La pretesa interclusione non è configurabile per l’immobile principale ed è solo momentanea rispetto a una porzione residua del parco. Le modifiche apportate al progetto risultano funzionali a garantire la sicurezza della strada e a eliminare i problemi di circolazione segnalati dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Le scelte progettuali costituiscono espressione di discrezionalità tecnica delle autorità competenti e, in assenza di profili manifesti di irragionevolezza, non possono essere sostituite dalle valutazioni del privato o del giudice amministrativo.
Quanto alla tutela della flora e degli alberi monumentali, la Corte ritiene non sufficientemente dimostrata in giudizio la presenza sul fondo di esemplari da preservare, mentre le istruzioni regionali potranno trovare attuazione nella fase esecutiva dell’opera, anche a cura dell’appaltatore. La richiesta di nuova verifica di assoggettabilità a VIA resta priva di illustrazione delle concrete ragioni che l’avrebbero determinata.
Il Collegio conferma, infine, l’irricevibilità dell’impugnazione del decreto ministeriale n. 8250 dell’11 maggio 2021. La ricorrente avrebbe potuto conoscerne il contenuto almeno dalla pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento di riapprovazione, avvenuta su quotidiani nazionali e locali il 12 luglio 2022, data dalla quale gli atti del procedimento erano accessibili. Le spese del grado di appello sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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