Tempus regit actum e qualificazione legis delle aree idonee per impianti FER (Cons. Stato n. 5151 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Lo scrutinio di legittimità del provvedimento amministrativo si svolge secondo il principio del tempus regit actum: l’amministrazione deve considerare, ai fini dell’adozione del provvedimento conclusivo, anche le modifiche normative e di fatto intervenute durante il procedimento, e non attestarsi su quelle esistenti al momento della presentazione dell’istanza. La pubblica amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione del diniego con ragioni non enunciate nell’atto. Ove una legge qualifichi espressamente un’area come idonea alla localizzazione di impianti da fonti rinnovabili, la previsione comunale che la qualifichi come non idonea si pone in oggettivo contrasto con tale qualificazione legislativa, con conseguente illegittimità del diniego fondato su di essa.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato istanza di procedura abilitativa semplificata per la costruzione di un impianto fotovoltaico su un terreno ricadente in zona omogenea D/3, classificata dal piano come zona di ampliamento industriale e artigianale. Il Comune ha opposto diniego, rilevando il contrasto delle opere con la relazione tecnico-istruttoria recepita da una deliberazione consiliare che aveva individuato le zone industriali D2, D3 e D5 come aree non idonee alla localizzazione degli impianti.
Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha escluso la rilevanza delle ragioni addotte dall’amministrazione solo in giudizio, ha ritenuto applicabile il tempus regit actum e ha qualificato il sito come idoneo ex lege, perché situato a meno di 300 metri da un’autostrada. Ha inoltre giudicato illegittima la delibera consiliare per contrasto con la disciplina regionale e con le linee guida statali. Il Comune ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza. Muove dalla motivazione del diniego e dalla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis, legge n. 241/1990, per rilevare che l’unico motivo posto a base del provvedimento è la localizzazione dell’impianto in un’area individuata come non idonea dalla delibera consiliare. Ne deriva la correttezza della qualificazione delle difese comunali in primo grado come integrazione postuma della motivazione: il frazionamento artificioso del progetto e la saturazione dell’area industriale sono stati dedotti solo in giudizio.
Per le stesse ragioni la Corte ritiene corretta la delimitazione del thema decidendum alla legittimità della delibera n. 55 del 2021 e respinge il primo, il terzo e il quarto motivo di appello.
Quanto al secondo motivo, il Collegio richiama l’indirizzo consolidato secondo cui lo scrutinio di legittimità va condotto avendo riguardo alla statuizione di fatto e di diritto prospettata all’amministrazione al tempo dell’adozione del provvedimento, dovendo questa considerare anche le modifiche normative intervenute nel corso del procedimento. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 212 del 2025 e sez. IV, n. 8609 del 2023. La censura, oltre che infondata, è dichiarata inammissibile per genericità, per la mera riproposizione della doglianza di primo grado senza specifica critica al capo di rigetto.
Sul quinto e sesto motivo la Corte rileva che il capo della sentenza che ha qualificato l’area come idonea non è stato oggetto di specifica impugnazione. Il sito si trova a meno di 300 metri da un’autostrada ed è quindi qualificato idoneo dall’art. 22-bis, d.lgs. n. 199/2021, introdotto dal d.l. n. 13/2023, e dall’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021, che qualifica come idonee le aree adiacenti alla rete autostradale entro quella distanza in assenza di vincoli. La qualificazione comunale contrasta oggettivamente con quella legislativa, e tale statuizione, non contestata, è da sola sufficiente al rigetto dell’appello, con assorbimento delle restanti censure.
L’appello è respinto, con condanna della parte appellante alle spese di lite.
Nota della Redazione
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