Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per la carta docente (TAR Campania n. 5630 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione e l’assenza di elementi ostativi, ordina l’esecuzione del giudicato fissando un termine e, in caso di ulteriore inadempimento, nomina un commissario ad acta. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va accolta quando è proposta su richiesta di parte e non risulta manifestamente iniqua. Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza. La sua determinazione in misura pari agli interessi legali non integra il requisito della manifesta iniquità. Le spese seguono la soccombenza.

Il Fatto

Il ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 3092/2025 dell’11 luglio 2025 del Tribunale di Napoli nord, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento in suo favore della somma di euro 1.000, oltre interessi, mediante emissione del buono elettronico noto come carta del docente. Il presupposto dell’azione è il passaggio in giudicato del provvedimento.

Secondo la prospettazione del ricorrente la sentenza non ha avuto esecuzione. Il ricorso, notificato e depositato il 19 dicembre 2025, domanda quindi la fissazione di un termine per l’adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. È chiesta inoltre la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. L’amministrazione si è costituita con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il ricorso è fondato e lo accoglie, non avendo l’amministrazione, costituita con atto di stile, fornito elementi ostativi all’accoglimento. L’accertamento dell’inerzia e la mancata allegazione di ragioni giustificative fondano dunque l’ordine di esecuzione.

Il Tribunale ordina al Ministero di procedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. L’incarico si attiva decorso infruttuosamente il primo termine, con ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Quanto alla domanda di penalità di mora, il Collegio richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che consente al giudice di fissare, su richiesta di parte, la somma dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. La stessa disposizione precisa che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.

Il Collegio dà conto del criterio di quantificazione indicato dalla norma: la penalità di mora non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. Su questa base condanna l’amministrazione al pagamento di una somma pari agli interessi legali calcolati sull’importo dovuto, a decorrere dalla data di comunicazione della sentenza e fino al giorno dell’effettivo adempimento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro ottocento, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *