Zone scolastiche e limiti alla circolazione: discrezionalità del Comune (TAR Sicilia n. 451 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti che limitano o escludono la circolazione, la sosta o la fermata nelle zone scolastiche urbane, adottati ai sensi dell’art. 7, comma 11-bis, cod. strada introdotto dall’art. 3, n. 58-bis, legge n. 120/2020, costituiscono espressione di scelte ampiamente discrezionali dell’amministrazione, non censurabili nel merito dal giudice amministrativo ove assunte secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità e sulla base di un’adeguata istruttoria. Il requisito della prossimità tra zona scolastica e istituto è integrato anche quando l’area interessata si collochi a breve distanza dall’ingresso della scuola, in un contesto di forte pressione del traffico. Il riparto di competenze tra Giunta e dirigente rispetta il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione: alla Giunta spetta la funzione programmatoria, al dirigente la concreta regolazione della circolazione.
Il Fatto
Il condominio ricorrente impugna la deliberazione di Giunta con cui il Comune ha approvato la realizzazione delle zone scolastiche e la successiva ordinanza dirigenziale che ha istituito una zona scolastica in prossimità di un istituto comprensivo, ricomprendendo anche la via su cui si affaccia il condominio stesso. I provvedimenti introducono divieti di transito e di sosta che, secondo la ricorrente, precludono ai condomini l’accesso con le autovetture agli stalli del parcheggio privato e impediscono il passaggio dei mezzi di soccorso.
La ricorrente deduce eccesso di potere per difetto di presupposti, illogicità e sproporzione, lamentando uno stravolgimento della viabilità dell’intero quartiere; contesta inoltre il difetto di competenza, sostenendo che la disciplina del traffico avrebbe richiesto l’adozione di un piano particolareggiato del traffico di competenza consiliare. Il Comune resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso e l’infondatezza dei motivi. La domanda cautelare è rigettata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in applicazione del principio della ragione più liquida, ritiene di poter prescindere dalle eccezioni in rito e affronta direttamente il merito, rilevando la manifesta infondatezza del gravame.
Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: il d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, ha introdotto la definizione di zona scolastica all’art. 3, n. 58-bis, cod. strada e ha attribuito al sindaco, con l’art. 7, comma 11-bis, il potere di limitare o escludere la circolazione, la sosta o la fermata in tali aree. In forza di tali disposizioni la Giunta ha adottato la deliberazione programmatoria e il dirigente ha disposto la perimetrazione concreta.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa (ex multis, T.A.R. Veneto, sez. I, 5 marzo 2024; Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2024, n. 282; T.A.R. Lombardia, sez. III, 5 luglio 2022, n. 1596), il Collegio ribadisce che i provvedimenti limitativi della circolazione nei centri abitati sono espressione di ampia discrezionalità, non sindacabile nel merito, salvo irragionevolezza, sproporzione o difetto di istruttoria.
Nel caso concreto non emergono profili di manifesta illogicità: il condominio si trova a circa sessanta metri dall’ingresso della scuola, con la conseguenza che il requisito della prossimità è pienamente integrato. L’area registra una forte pressione veicolare, riconducibile non solo all’istituto ma anche alla presenza di uffici e attività commerciali. I provvedimenti, di carattere sperimentale, appaiono orientati alla tutela della sicurezza della popolazione scolastica.
Il pregiudizio lamentato è ritenuto generico e apodittico, anche in considerazione dell’irregolarità dello stato dei luoghi, ove la sosta a spina di pesce riduceva la carreggiata al di sotto dei limiti regolamentari. Le proposte di modifica avanzate dall’amministrazione dimostrano un intento collaborativo, benché respinte dai condomini.
Quanto al difetto di competenza, la censura è parimenti infondata: l’art. 7 cod. strada assegna alla Giunta la funzione programmatoria del traffico e al dirigente le ordinarie misure di regolazione e controllo, in ossequio al principio di separazione tra indirizzo e gestione (cfr. Cons. Stato, n. 7129/2019; T.A.R. Sicilia, n. 1323/2022). Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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