Autoproduzione del servizio antinquinamento e assenza di privativa concessoria (C.G.A.R.S. n. 985 del 06.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio, da parte dell’autorità marittima, di un’autorizzazione in favore dell’armatore per l’espletamento in conto proprio del servizio di prevenzione e vigilanza antinquinamento, limitatamente alle operazioni di bunkeraggio da terra delle proprie unità navali, non contrasta con la concessione rilasciata ad altra impresa per il servizio per conto di terzi. Quest’ultima concerne l’attività di vigilanza e pronto intervento per le navi che movimentano sostanze inquinanti nelle acque portuali per conto terzi e non preclude l’autoproduzione per esigenze operative proprie. La deroga all’autoproduzione ex art. 9, comma 2, L. n. 287/1990 è ammessa solo per comprovate ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica o difesa nazionale, in senso stretto, e non si estende alla tutela ambientale. Una lettura opposta trasformerebbe il servizio in privativa assoluta, con consolidamento di posizioni monopolistiche contrarie ai principi di concorrenza.
Il Fatto
La società titolare di una concessione per il servizio antinquinamento nel porto di Trapani ha impugnato davanti al TAR Sicilia l’autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto a un’impresa di navigazione per il servizio di prevenzione e vigilanza antinquinamento in conto proprio, limitata al bunkeraggio da terra di alcune unità navali della stessa.
La ricorrente ha sostenuto di subire un danno, perché l’atto le impediva di svolgere il servizio in favore delle navi della controinteressata, in violazione dell’art. 2 della concessione. Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, assorbendo le questioni preliminari e dichiarando improcedibile il ricorso incidentale. Propone appello principale la concessionaria, appello incidentale condizionato la controinteressata, che ripropone le eccezioni in rito e chiede l’annullamento degli atti concessori in favore della controparte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il motivo sulla violazione delle garanzie partecipative. Le garanzie ex art. 7 L. n. 241/1990 non operano in modo automatico, ma vanno lette in funzione dei principi di economicità e speditezza. L’omissione della comunicazione di avvio non determina di per sé l’illegittimità dell’atto, quando l’interessato non indichi quale contributo utile avrebbe potuto apportare. La censura è quindi infondata.
Il nucleo della decisione riguarda la qualificazione dell’attività. L’autoproduzione è consentita dall’art. 9, comma 1, L. n. 287/1990 anche in presenza di monopoli legali, salvo che la riserva derivi da ordine pubblico, sicurezza pubblica o difesa nazionale. Tali limitazioni sono di stretta interpretazione e non ricomprendono la tutela ambientale. Il Collegio richiama Cons. Stato n. 452/2016, che ha distinto i servizi di interesse generale in concessione dai servizi specialistici connessi alle operazioni portuali, rivolti a specifici armatori: l’attività di prevenzione antinquinamento connessa al bunkeraggio non rientra nei primi.
La distinzione tra servizio in concessione per conto terzi e servizio in autoproduzione per esigenze proprie dell’armatore è coerente con l’art. 16, comma 3, L. n. 84/1994 e con l’ordinanza n. 32/1989 della Capitaneria, non abrogata dal Regolamento del porto di Trapani, che all’art. 85 conferma la possibilità del servizio in conto proprio. Respinto anche il motivo sulla mancata decadenza: l’autorizzazione attiene alla sola prevenzione e non al disinquinamento, ed è subordinata alla verifica di idoneità tecnica delle navi.
La reiezione dell’appello principale determina l’improcedibilità di quello incidentale, per difetto di interesse. La condanna alle spese di primo grado è confermata, non avendo l’improcedibilità inciso sull’assetto finale della lite.
Nota della Redazione
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