Ottemperanza al giudicato e astreinte: interessi e spese accessorie dopo il titolo (TAR Campania n. 324 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento del giudicato decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione, ordina all’amministrazione di eseguire la statuizione nel termine di sessanta giorni. Gli interessi sul credito liquidato decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza azionata. Le spese accessorie successive al titolo sono riconosciute solo in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, con esclusione di quelle di precetto e delle procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è commisurata agli interessi legali sul capitale del giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della decisione e con tetto del dieci per cento dell’importo dovuto in linea capitale.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 3343 del 20.05.2021, che aveva condannato il Ministero della Giustizia a corrispondergli l’importo di € 400,00 per compensi oltre accessori, all’esito di un giudizio instaurato per l’ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Napoli ex legge n. 89/2001. La somma non era stata versata nel termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo.
Oltre alla domanda principale, il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma aggiuntiva ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., oltre alle spese di giudizio. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento: era infatti trascorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza senza che l’amministrazione vi avesse dato esecuzione. Ha pertanto ordinato al Ministero di eseguire la statuizione giudiziale e di far luogo al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Quanto agli interessi sul credito, il Tribunale li ha riconosciuti a far data dal passaggio in giudicato della sentenza azionata, come risultante dal certificato in atti. Sulle spese successive al titolo il Collegio ha aderito all’orientamento espresso da TAR Campania, sez. VII, sent. 5097 del 28.10.2019 e da TAR Campania, sez. VIII, sent. 3677 del 5.6.2018: sono dovute solo le spese relative alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del titolo e agli atti accessori funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
Non sono invece riconosciute le spese non funzionali a tale introduzione, come quelle di precetto o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive. Il creditore può scegliere tra esecuzione civile e ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può pretendere le spese derivanti dalla notifica di atti di precetto. Tali voci sono liquidate in modo omnicomprensivo nelle spese di lite, fatta salva l’eventuale registrazione del titolo.
Il Collegio ha poi accolto la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissando criteri coerenti con la non manifesta iniquità della misura. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali sul capitale del giudicato, con funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela ex art. 1 c.p.a.. Il dies a quo decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; il dies ad quem coincide con l’adempimento spontaneo, anche tardivo, e anche dopo l’insediamento del commissario, in virtù della concorrenza dei poteri richiamata dall’Adunanza Plenaria n. 8/2021.
La somma non può superare il 10% dell’importo dovuto in linea capitale, soglia oltre la quale la penalità perderebbe la funzione compulsoria divenendo fonte di sproporzionata locupletazione, secondo i criteri dell’Adunanza Plenaria n. 7/2019. Per l’ulteriore inottemperanza è stato designato commissario ad acta il Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, con facoltà di delega; il munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne. Le spese del giudizio sono state compensate, con rifusione del C.U.
Nota della Redazione
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