Svincolo automatico della garanzia definitiva per avanzamento lavori (Cass. civ. Sez. 1 n. 13023 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici di lavori, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata in modo automatico a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito, ai sensi dell’art. 113, comma 3, d.lgs. n. 163/2006, senza necessità di benestare della stazione appaltante. La condizione della preventiva consegna all’istituto garante degli stati di avanzamento lavori, attestanti l’avvenuta esecuzione, non integra una condizione sospensiva dell’obbligo di riduzione del massimale: essa rileva esclusivamente ai fini della riduzione del premio assicurativo, la cui mancata decurtazione entro quindici giorni dalla consegna costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa. L’interpretazione letterale che subordini lo svincolo alla consegna del SAL al garante contrasta con l’automatismo enunciato dalla norma e con la sua ratio, sicché deve preferirsi un’esegesi armonica di sistema.

Il Fatto

Un comune conveniva in giudizio un’associazione temporanea di imprese (ATI), chiedendo la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento e la condanna al risarcimento dei danni anche della compagnia assicuratrice che aveva prestato la garanzia definitiva. Il tribunale accertava la legittimità della risoluzione amministrativa e condannava l’ATI al pagamento della penale, statuendo che la società assicurativa dovesse pagare l’intero massimale di polizza, pari a euro 136.756,00. La Corte d’appello di Perugia rigettava sia l’appello principale della compagnia sia quello incidentale dell’ATI, ritenendo applicabile alla fattispecie l’art. 113, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 ma non verificata la condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori.

La Motivazione della Corte

La ricorrente principale censurava la sentenza della corte territoriale per non aver riconosciuto che il massimale di polizza si era automaticamente ridotto nella misura massima del 75% per effetto dell’avanzamento dei lavori, certificato dall’ottavo SAL, approvato dal comune. La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale. Il Collegio ha premesso che la disciplina della garanzia definitiva negli appalti pubblici si informa al principio dello svincolo automatico e progressivo in ragione dell’avanzamento dei lavori: la norma mira a tutelare sia l’assicuratore sia l’appaltatore, il quale, eseguite gran parte delle opere, ha interesse a ottenere una riduzione del massimale e del premio, a nulla rilevando la volontà della stazione appaltante.

La Corte ha quindi affermato che la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante dei SAL, di cui all’art. 113, comma 3, d.lgs. n. 163/2006, presenta un evidente elemento di ambiguità con l’automatismo dello svincolo: l’automatismo non può coesistere con una condizione sospensiva il cui avveramento dipenda dalla condotta dell’appaltatore, il quale, omettendo di trasmettere il SAL, lascerebbe immutato il massimale pur in presenza di lavori eseguiti. La disposizione va pertanto interpretata nel senso che la consegna dei SAL al garante rileva solo ai fini dell’interesse dell’appaltatore a conseguire la riduzione del premio di polizza, mentre la riduzione del massimale è effetto diretto e automatico dell’avanzamento dei lavori, attestato dall’emissione degli stati di avanzamento.

Il Collegio ha richiamato il principio ermeneutico per cui, in presenza di un testo ambiguo, occorre fare ricorso alla mens legis; ha valorizzato la previsione secondo cui il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa, disposizione che presuppone l’avvenuto diritto alla riduzione. Il mancato benestare del committente non può inficiare l’automatismo dello svincolo. I restanti motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale è stato rigettato o dichiarato inammissibile nei suoi vari motivi. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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