Opposizione all’esecuzione per cartella da sanzione: competenza del giudice del luogo di notifica (Cass. civ. Sez. 2 n. 13067 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a cartella esattoriale, conseguente al mancato pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, l’azione si qualifica come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. La competenza per territorio va individuata ex art. 27, primo comma, c.p.c., e, in caso di mancata elezione di domicilio del creditore nell’atto di riscossione (equiparabile al precetto), essa appartiene al giudice del luogo in cui l’atto stesso è stato notificato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, primo comma, e 480, terzo comma, c.p.c.
Il Fatto
Nel 2024, la nuova concessionaria della riscossione del Comune di Salerno notificava al contribuente un’intimazione di pagamento per il mancato versamento di una sanzione relativa a una violazione del codice della strada del 2016. L’atto si fondava su una precedente intimazione del 2021, emessa dalla concessionaria uscente. Il contribuente proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Salerno, deducendo la mancata notifica dell’atto presupposto e l’avvenuta scadenza della concessione. Il giudice adito, qualificata l’azione come opposizione all’esecuzione, dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Giudice di pace di Nocera Inferiore, luogo di residenza del debitore. Il giudice designato sollevava conflitto negativo di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha statuito la competenza del Giudice di pace di Nocera Inferiore, condividendo l’argomentazione del primo giudice e della Procura Generale. Il conflitto di competenza è stato risolto affermando che il giudice territorialmente competente per l’opposizione a cartella esattoriale derivante dal mancato pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria è individuato ai sensi dell’art. 27, primo comma, c.p.c., trattandosi di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
La Suprema Corte ha richiamato il precedente di cui alla Cass. n. 29388/2024, secondo cui la mancata elezione di domicilio del creditore nella cartella – atto equiparabile al precetto – comporta la competenza per territorio del giudice del luogo in cui l’atto della riscossione è stato notificato, in forza del combinato disposto degli artt. 27, primo comma, e 480, terzo comma, c.p.c. Tale principio risponde alla funzione di garantire al debitore la prossimità del giudice naturale.
Nel caso di specie, il giudice del luogo in cui l’atto della riscossione è stato notificato coincide con il Giudice di pace di Nocera Inferiore, nella cui circoscrizione si trova la residenza del debitore. La Corte ha pertanto dichiarato la competenza del giudice a quo, dinanzi al quale la causa va riassunta nei termini di legge, senza pronuncia sulle spese in ragione della natura del giudizio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 27 c.p.c. – Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione
- Art. 615 c.p.c. – Forma dell'opposizione