Valore probatorio delle dichiarazioni rese agli ispettori previdenziali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17133 del 31.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestino come avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati sono liberamente apprezzabili dal giudice di merito. Il giudice può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell’immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, e può considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione. Nei giudizi di legittimità, la censura relativa alla violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui avrebbe dovuto gravare; quella fondata sugli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile nei ristretti limiti segnati dalle Sezioni Unite, non risolvendosi in una richiesta di diverso apprezzamento delle prove.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Catania, riformando la decisione del Tribunale di Siracusa, aveva rigettato l’opposizione proposta dal contribuente avverso un avviso di addebito notificato dall’INPS per contributi IVS, gestione agricola lavoratori autonomi, per gli anni dal 2011 al 2017. Il giudice d’appello aveva fondato la decisione sulle dichiarazioni rese dalla contribuente e dalla sorella, entrambe socie della società, agli ispettori e compendiate nel verbale ispettivo, ritenendole sufficienti a provare l’attività di coltivatrice diretta abituale e prevalente e il conseguente obbligo di iscrizione alla relativa gestione previdenziale. Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre l’INPS ha depositato solo procura.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile e comunque infondato, in quanto la doglianza sulla valutazione delle prove si risolveva nella richiesta di un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie, non consentito in sede di legittimità. Richiamando il principio per cui la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo nell’ipotesi di errata attribuzione dell’onere probatorio, la Corte ha precisato che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è denunciabile esclusivamente nei ristretti limiti segnati dalle Sezioni Unite n. 20867/2020: per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, non anche che abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, attività consentita dall’art. 116 c.p.c.
Quanto al merito della questione, la Corte ha ribadito che i verbali degli ispettori fanno piena prova solo dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza, mentre le dichiarazioni rese dagli interessati sono liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può attribuire loro maggior rilievo rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente in caso di assoluta carenza di elementi probatori contrari. L’esclusione di un’efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni non implica che le stesse siano prive di efficacia probatoria in difetto di conferma in giudizio: ove siano univoche, il giudice può ritenere superflua l’escussione testimoniale dei dichiaranti, tanto più se la parte non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni in grado di inficiarne l’attendibilità.
Il secondo motivo, concernente il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è stato parimenti ritenuto inammissibile, risolvendosi nella richiesta di un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. La Corte ha ricordato che la novellata censura attiene all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non alle singole questioni o risultanze istruttorie, ove risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto operato dal giudice di merito. La decisione impugnata, che aveva valorizzato le dichiarazioni rese agli ispettori insieme ai documenti acquisiti, è stata ritenuta sorretta da motivazione adeguata.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per spese, avendo l’INPS depositato solo procura. La contribuente è stata invece condannata al pagamento di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata di cui all’art. 380-bis c.p.c., secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 27195/2023, che qualifica tale condanna come avente funzione deterrente e sanzionatoria rispetto ad atti processuali meramente defatigatori. È stata invece esclusa l’applicazione del comma 3 dell’art. 96 c.p.c., stante l’omessa costituzione dell’intimato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati