Caso di valore indeterminabile: spese di lite secondo i minimi tariffari (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21241 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto prestazioni connesse al riconoscimento della condizione rivendicata in giudizio sono di valore indeterminabile, con conseguente applicazione del terzo scaglione tariffario di cui al D.M. n. 55/2014. Ne deriva che la liquidazione delle spese di lite, ex art. 445-bis, comma 6, cod. proc. civ., deve rispettare i compensi minimi previsti dalle tariffe del D.M. n. 147/2022 vigenti ratione temporis, a pena di cassazione della statuizione.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che, in sede di opposizione ad ATPO ex art. 445-bis, comma 6, cod. proc. civ., accogliendo la domanda, aveva liquidato in suo favore €1.200,00 per compensi, comprensivi dell’incremento di cui all’art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014.
Con un unico motivo di ricorso, la parte lamentava la violazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per non avere il Tribunale rispettato i minimi tariffari. L’INPS resisteva con controricorso, rimettendosi alla decisione della Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, condividendo il motivo proposto che era stato prospettato nel rispetto dei principi di specificazione e allegazione, in conformità agli artt. 366 e 369 cod. proc. civ., con indicazioni precise della tariffa pertinente, elemento essenziale per la verifica di fondatezza del ricorso.
Il principio affermato, costante nella giurisprudenza di legittimità, qualifica come di valore indeterminabile le controversie aventi ad oggetto prestazioni connesse al riconoscimento della condizione rivendicata in giudizio. Tale qualificazione comporta l’applicazione del terzo scaglione tariffario, per cause di valore compreso tra €26.000,00 e €52.000,00.
Sulla base di tale presupposto, la Corte ha rilevato il mancato rispetto dei parametri minimi da parte del giudice di merito. I compensi minimi previsti per la fase sommaria sarebbero pari a €1.528,00, mentre quelli per la fase di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, cod. proc. civ., ammontano a €4.638,00, previo svolgimento della fase istruttoria, o a €3.291,00, in assenza di questa. Tali importi, come riconosciuto dal giudice di merito, andavano ulteriormente maggiorati dell’aumento di cui all’art. 4, comma 1-bis, del D.M. citato.
La liquidazione effettuata dal Tribunale, pari a €1.200,00, risultava pertanto inferiore ai minimi tariffari. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese, con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio, in persona di diverso magistrato, per un nuovo esame che comprenda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
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Nota della Redazione
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