Inammissibile il ricorso dell’INPS sulla revoca della pensione anticipata e sulla CIGS nel distacco (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17972 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La doglianza con cui l’ente previdenziale censura la sentenza di merito per non aver riconosciuto il diritto del lavoratore alla cassa integrazione guadagni straordinaria, e per l’effetto alla pensione anticipata, deducendo che il dipendente non fosse in concreto addetto alle unità produttive contemplate nel provvedimento ministeriale a causa di un distacco, è inammissibile in sede di legittimità. Essa, infatti, non si confronta con la ratio della decisione e presuppone un inammissibile riesame dell’accertamento in fatto condotto dal giudice di merito. La questione dell’interpretazione dell’accordo collettivo, non dedotta tramite la violazione dei canoni interpretativi legali del contratto (artt. 1362 ss. c.c.), è parimenti inammissibile. È altresì inammissibile il motivo che, censurando la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 52 della legge n. 88 del 1989 in materia di revoca della pensione, presupponga la fondatezza del primo motivo.

Il Fatto

Il lavoratore, titolare di pensione anticipata con decorrenza dal 01/07/2012, vedeva annullarsi la prestazione da parte dell’INPS nel novembre 2022, con contestuale richiesta di restituzione della somma di euro 176.483,85, a seguito della cancellazione della contribuzione figurativa per cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS). L’Istituto, sulla scorta di indagini penali, riteneva fittizio il trasferimento del dipendente tra società del gruppo, sostenendo che egli non possedesse i requisiti per il prepensionamento di cui alla legge n. 416 del 1981. Il Tribunale di Milano, dopo la fase d’urgenza, respingeva la domanda dell’INPS, dichiarando cessata la materia del contendere limitatamente ai ratei già riscossi, risarciti dal gruppo societario. La Corte d’Appello di Milano confermava la decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale l’INPS denunciava la violazione degli artt. 35 e 37 della legge n. 416 del 1981, sostenendo che l’accesso al prepensionamento postula l’ammissione del lavoratore al trattamento di integrazione salariale e che, nel caso di specie, il dipendente non fosse impiegato nell’unità produttiva destinataria delle sospensioni, essendo stato distaccato presso altra società. Il motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato come la doglianza non si confronti con la ratio della decisione impugnata e presupponga un inammissibile riesame dell’accertamento di fatto. La sentenza di merito aveva accertato che il lavoratore fosse in servizio presso una delle unità interessate alla riorganizzazione e che il provvedimento di collocazione in cassa integrazione avesse di fatto revocato il precedente distacco.

La Suprema Corte ha evidenziato che i provvedimenti datoriali, adottati di intesa con il sindacato e asseverati in sede ministeriale, riguardavano anche i lavoratori coinvolti nel processo di ristrutturazione, ancorché in precedenza distaccati, essendo i distacchi funzionali al superamento della crisi. La questione se il lavoratore fosse tra quelli inclusi nel provvedimento di autorizzazione è stata quindi qualificata come questione di fatto, già compiutamente ricostruita dalla Corte territoriale. Inoltre, la questione interpretativa dell’accordo non è stata dedotta mediante la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c., risultando inammissibile anche sotto tale profilo.

Il secondo motivo, riguardante la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e l’applicabilità dell’art. 52 della legge n. 88 del 1989 in materia di revoca della pensione anticipata, è stato dichiarato inammissibile in quanto presuppone la fondatezza del primo e mira ad attaccare affermazioni della sentenza a sostegno della decisione. Il ricorso è stato integralmente dichiarato inammissibile, con condanna dell’ente previdenziale al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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