Spese di lite, valore indeterminabile e scaglione tariffario: il principio e la fase istruttoria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20783 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese processuali, le controversie di valore indeterminabile, come quelle aventi ad oggetto l’accertamento del diritto all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, rientrano nello scaglione tariffario da € 26.000,01 a € 52.000,00, salva la possibilità per il giudice di applicare lo scaglione immediatamente inferiore solo in presenza di specifiche peculiarità della lite, da motivare espressamente. Quanto alla fase c.d. istruttoria, il d.m. n. 55/2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria: tale compenso è dovuto anche in assenza di attività istruttoria, essendo la trattazione ineludibile, e comprende le attività indicate dall’art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/2014, quali le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione.

Il Fatto

La controversia trae origine dal ricorso con cui la lavoratrice aveva chiesto l’annullamento dei provvedimenti dell’INPS di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, ottenendo dal Tribunale l’accoglimento della domanda e la condanna dell’istituto al pagamento dell’indennità di disoccupazione, con liquidazione delle spese di lite in misura inferiore ai minimi tariffari.

La Corte d’Appello, accogliendo il gravame, rideterminava le spese del primo grado applicando i compensi dello scaglione per cause di valore indeterminabile da € 5.200,01 a € 26.000,00, senza riconoscere alcun compenso per la fase istruttoria, ritenuta non espletata. Avverso tale decisione la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’errata applicazione dello scaglione tariffario e l’illegittima esclusione del compenso per la fase istruttoria.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, per le controversie di valore indeterminabile trova applicazione lo scaglione tariffario rapportato al valore di causa da € 26.000,01 a € 52.000,00. L’art. 5, sesto comma, del d.m. n. 55 del 2014, nella formulazione precedente alle modifiche del d.m. n. 147 del 2022 (che ha soppresso l’espressione “di regola”), consentiva al giudice di applicare lo scaglione inferiore solo per le particolarità della specifica lite, in rapporto all’oggetto e alla complessità della controversia. Nel caso di specie, la Corte territoriale, limitandosi ad affermare che la controversia era di valore indeterminabile, non aveva fornito alcuna motivazione circa l’eventuale applicazione dello scaglione precedente.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha accolto la censura, richiamando il principio per cui il d.m. n. 55 del 2014 non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria, bensì un compenso unitario per la fase di trattazione che comprende anche quella istruttoria, dovuto anche in assenza di istruzione probatoria. Tale compenso è dovuto in ragione dell’ineludibilità della trattazione, coincidente con le attività previste dall’art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/2014, tra cui rientrano anche le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione.

La Corte territoriale, nell’escludere il compenso, non aveva valutato le attività allegate dal difensore quali la richiesta di prova per testi, l’esame di provvedimenti giudiziali e l’esame degli scritti difensivi. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata limitatamente alla pronuncia sulle spese, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione per una nuova regolamentazione delle spese che tenga conto dei principi enunciati, demandando al giudice del rinvio anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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