Omesso esame di una sentenza quale documento e vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21626 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione con cui si censura l’omesso esame di una sentenza allegata agli atti come documento non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., poiché l’omesso esame di un atto difensivo non integra l’omesso esame di un fatto storico decisivo. Tale doglianza si risolve, in definitiva, nella richiesta di una non consentita rilettura del materiale istruttorio già valutato dal giudice di merito. Le critiche concernenti l’attendibilità dei testimoni sono parimenti inammissibili, essendo la relativa valutazione riservata al giudice del merito. La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è configurabile solo nel caso in cui il giudice abbia apprezzato liberamente una prova legale o si sia ritenuto vincolato da una prova liberamente apprezzabile, mentre la lesione dell’art. 115 cod. proc. civ. postula che il giudice abbia attinto elementi di prova da fonti non introdotte dalle parti.
Il Fatto
La società cooperativa e il suo legale rappresentante impugnavano la sentenza della Corte d’appello di Firenze che aveva respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Pistoia, il quale aveva a sua volta rigettato il ricorso in opposizione a un verbale di accertamento dell’Ispettorato territoriale del lavoro. L’accertamento aveva riscontrato irregolarità in relazione a otto lavoratori. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resisteva l’Ispettorato con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentavano l’omessa valutazione di un fatto decisivo, costituito dalla sentenza n. 10/2020 del Tribunale di Pistoia, allegata al ricorso in appello come documento nuovo, con la quale era stata accolta l’opposizione all’esecuzione promossa dalla cooperativa nei confronti di uno dei dipendenti interessati dall’accertamento. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, richiamando il costante orientamento di legittimità in tema di doppia conforme, secondo cui il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, dimostrandone la diversità.
Nel caso di specie, la censura non era volta a invocare un precedente giudicato, ma a lamentare l’omessa valutazione della sentenza quale documento. Tale omissione, ha chiarito la Corte, si traduce nell’omesso esame della tesi difensiva, che non costituisce fatto decisivo rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Con il motivo, la parte mirava in realtà a ottenere una rilettura del materiale istruttorio che la Corte d’appello aveva già vagliato e valutato, esaminando il verbale, le dichiarazioni rese in sede ispettiva, le denunce dei lavoratori e la documentazione prodotta dalla cooperativa.
Quanto al secondo motivo, con cui si lamentava apoditticamente che le dichiarazioni rese in giudizio dai testi sarebbero state ex se maggiormente affidabili di quelle rilasciate in sede ispettiva, la Corte ha ricordato che la valutazione dell’attendibilità dei testimoni è riservata al giudice del merito. La Corte territoriale aveva esposto le ragioni per cui aveva ritenuto più attendibili le dichiarazioni rese nell’immediatezza del fatto rispetto a quelle divergenti rese in aula da due lavoratori, che non avevano fornito alcuna spiegazione delle discrepanze.
La Corte ha infine escluso la configurabilità delle violazioni degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non avendo il Collegio di merito attinto elementi di riscontro da prove non introdotte dalle parti né applicato criteri di valutazione illegittimi. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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