Pluralità di rationes decidendi e onere di censura specifica in cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1758 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando la decisione impugnata si fonda su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere autonomamente il decisum, i motivi di ricorso per cassazione devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni. Il ricorrente che ometta di censurare una delle rationes decidendi non può conseguire l’annullamento della pronuncia, restando questa sorretta dalla ragione non attaccata. La censura che solleciti un diverso accertamento di merito, o che non si confronti con la motivazione resa dal giudice di appello, è parimenti inammissibile.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’incorporazione nell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto dell’Azienda Ospedaliera Santissima Annunziata, con passaggio dei dirigenti medici dalla seconda alla prima. A seguito dell’operazione, l’azienda aveva rideterminato la retribuzione dei medici, invocando il principio di unicità del trattamento economico a parità di funzione e il rispetto del plafond complessivo del fondo destinato alla posizione variabile aziendale.
Un dirigente medico aveva ottenuto, con decreti ingiuntivi opposti, differenze di retribuzione di posizione variabile aziendale maturate nel periodo dall’1.1.2003 al 31.10.2006. La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, aveva riformato la decisione di primo grado e confermato i decreti, riconoscendo le differenze dall’anno dell’unificazione e negando che i limiti di capienza del fondo potessero giustificare riduzioni unilaterali. Avverso tale sentenza l’azienda ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare la riunione dei due ricorsi iscritti ai numeri 9833/2021 e 9877/2021, entrambi riferibili alla medesima sentenza di appello. Passa poi all’esame dei motivi, dichiarandoli tutti inammissibili.
I primi due motivi — nullità della sentenza per violazione della giurisdizione e omessa retrocessione della causa — sono trattati congiuntamente. La Corte osserva che la sentenza gravata non contiene alcun cenno alla questione di giurisdizione. L’azienda avrebbe dovuto riportare il contenuto della pronuncia di primo grado e di appello, atti non specificamente localizzati, risultando prodotta solo la sentenza del tribunale e non quella d’appello. Il ricorso omette di riportare la domanda posta a base del decreto ingiuntivo, le ragioni dell’opposizione e la decisione di primo grado, rendendo impossibile verificare se la questione fosse stata Proposta nei gradi precedenti e se si fosse formato il giudicato interno.
Il terzo motivo, relativo alla decorrenza dell’efficacia della graduazione delle funzioni dalla data dell’incorporazione e alla violazione dell’art. 2112 c.c., è inammissibile perché sollecita un diverso accertamento di merito sul contenuto della delibera e sull’ammontare del trattamento retributivo, senza censurare con argomentazioni giuridiche pertinenti la parte in cui il giudice di appello ha ritenuto applicabile la norma codicistica e non riducibile la variabile aziendale in precedenza assicurata.
Il quarto motivo, sulla compensazione tra retribuzione di posizione minima contrattuale e retribuzione variabile aziendale, è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza, che aveva ritenuto definitiva la graduazione delle funzioni già dal 2003. Qui la Corte enuncia il principio consolidato: quando la decisione si fonda su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi devono essere specificamente riferibili a ciascuna di esse, a pena di inammissibilità, come affermato in Cass. n. 17182/2020 e Cass. n. 10815/2019.
Il quinto motivo, sui limiti di capienza del fondo, è inammissibile perché non si confronta con la ratio della sentenza impugnata, secondo cui l’adeguamento del fondo va effettuato in funzione della dotazione organica e la sua corretta costituzione non può giustificare la riduzione del trattamento accessorio. La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite, con distrazione, dandosi atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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