Compensi all’amministratore di fatto indeducibili senza delibera assembleare (Cass. civ. Sez. 5 n. 21779 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di redditi d’impresa, non è deducibile, per difetto dei requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità dell’ammontare del costo di cui all’art. 109 T.U.I.R., la spesa sostenuta da una società di capitali per i compensi agli amministratori, non stabiliti nell’atto costitutivo, in mancanza di una esplicita delibera assembleare preventiva, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio né è ratificabile successivamente, stante la natura inderogabile degli artt. 2364 e 2389 cod. civ. Tale principio vale a maggior ragione nel caso in cui i compensi siano corrisposti ad un amministratore di fatto, poiché la mancata formalizzazione del ruolo gestorio esige una formale predeterminazione del compenso. La deducibilità forfettaria dei costi in caso di accertamento induttivo è riferita esclusivamente ai costi necessari verosimilmente sostenuti per la remunerazione dei fattori produttivi impiegati nella produzione del reddito d’impresa. L’accertamento con adesione produce effetti solo tra le parti che vi hanno partecipato e non è estensibile a soggetti terzi.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società, esercente attività di locazione immobiliare, un avviso di accertamento per l’anno 2016, con cui recuperava a tassazione ai fini IRES costi indebitamente dedotti, tra cui una perdita su credito non inerente, spese di rappresentanza, noleggi e spese per viaggi e trasferte sostenute in favore di un soggetto indicato come amministratore di fatto. L’Ufficio recuperava altresì a tassazione ricavi non dichiarati, pari alle sopravvenienze attive derivanti dalla presunta rinuncia tacita al credito da parte dei soci finanziatori, che non ne avevano mai chiesto la restituzione.

La società impugnava l’avviso, affermando che i pagamenti contestati erano spese personali dell’amministratore, rifuse in compenso della sua attività e quindi inerenti. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado respingeva sia l’appello dell’Ufficio sia quello della contribuente. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte, esaminando congiuntamente il primo e il quinto motivo di ricorso, ha ritenuto fondata la doglianza dell’Ufficio in merito alla sopravvenienza attiva, osservando come il giudice di merito non avesse valorizzato la circostanza che i finanziamenti non erano mai stati richiesti in restituzione, nonostante il tempo trascorso, la liquidazione della società e la dismissione degli assets. Elementi presuntivi, questi, dotati di sicura valenza inferenziale che il giudice di appello aveva immotivatamente trascurato.

Quanto alla deducibilità dei compensi corrisposti all’amministratore di fatto, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento espresso dalle Sez. 5, ordinanza n. 5763 del 2021 e Sez. 5, ordinanza n. 10308 del 2021, secondo cui la mancanza di una preventiva delibera assembleare rende il costo indeducibile. Il principio vale a maggior ragione per gli amministratori di fatto, poiché è proprio la mancata formalizzazione del ruolo gestorio a esigere una formale predeterminazione del compenso. Anche per le spese asseritamente sostenute nei confronti di un amministratore, è necessaria una prova specifica e rigorosa del loro fondamento causale.

La Corte ha poi accolto il terzo motivo, affermando che la deducibilità forfettaria del 30% dei costi in caso di accertamento induttivo non può applicarsi a costi di cui rimangano incerti gli elementi costitutivi, come nel caso di spese per viaggi e trasferte di un amministratore di fatto il cui ruolo non era stato accertato. Ha infine ritenuto fondato anche il quarto motivo, ribadendo che l’accertamento con adesione concluso tra l’Ufficio e l’amministratore non può produrre effetti nei confronti della società, soggetto terzo rispetto all’accordo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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